20 Aprile 2024
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Riposo settimanale in cabina: Sanzioni e inefficacia anche in Italia

IMG_2157Il Ministero dell’Interno,con la circolare prot. 300/A/3530/18/113/2  del 30 Aprile 2018, è tornato sulla vexata quaestio del divieto di prendere il riposo settimanale ordinario nella cabina del camion.

Lo ha fatto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia U.E., datata 20 Dicembre 2017, che ha confermato questo divieto.

Dopo aver preso atto della mancanza, in Italia, di una specifica sanzione amministrativa relativa a tale fattispecie, a differenza di quanto accade in altri Paesi dell’U.E – ad es. in Germania, Francia e Belgio e a seguito di consultazioni intercorse con il MIT, il Ministero dell’Interno ha stabilito che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto.

Di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, è quella prevista dall’ art.174, comma 7 del c.d.s., nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%), ovvero del pagamento di una somma di denaro da €. 425 ad €. 1701, somma che è aumentata di un terzo, quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art.195, comma 2 bis del c.d.s.) , con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Va peraltro ricordato come, ai sensi dell’art. 202, comma 2 bis del c.d.s., il pagamento in misura ridotta va fatto immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 gg (commi 2 ter e 2 quater, art. 202 c.d.s.).

In caso di pagamento immediato, si applica la riduzione del 30% prevista dall’art. 2020 comma 1 C.d.S.

La violazione – precisa il Ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate sull’analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada.

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