Targa prova: nuova disciplina e chiarimenti degli Interni
Il “Decreto Infrastrutture”, convertito in legge a luglio 2025, ha messo mano anche alla disciplina della targa prova. Il cuore della novità è semplice da enunciare ma importante da applicare: durante la circolazione in prova, oltre al conducente può salire a bordo una sola persona. Non una “qualsiasi”: la norma individua espressamente il titolare dell’autorizzazione, oppure un suo dipendente, oppure un collaboratore con un rapporto funzionale all’attività del titolare. Questo passaggio chiude una stagione di ambiguità e fotografa un principio operativo chiaro: la prova su strada non è un giro dimostrativo con più passeggeri, ma un momento tecnico in cui sono ammesse unicamente figure direttamente riconducibili al soggetto autorizzato.
A qualcuno potrebbe sembrare un dettaglio, ma non lo è. Nel mese di agosto la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha precisato che questa novità va letta insieme all’art. 1, comma 4, del D.P.R. 474/2001. Tradotto: se il titolare non è presente a bordo, il dipendente o il collaboratore che lo sostituiscono devono avere con sé una delega nominativa del titolare. Non è un orpello burocratico; è il documento che, in caso di controllo, dimostra la legittimazione della persona presente sul veicolo. Senza delega, l’operatore su strada non ha elementi sufficienti per collegare quella presenza all’autorizzazione e la condotta diventa non conforme.
Per capire l’impatto concreto basta pensare alla quotidianità di officine, concessionarie, carrozzerie, allestitori, gommisti e commercianti di veicoli. Il collaudo dopo una riparazione, la verifica di un rumore, la prova di un allestimento: sono tutte situazioni in cui la targa prova è uno strumento di lavoro. D’ora in avanti, l’organizzazione interna dovrà assicurare due cose: primo, che sul veicolo non viaggino mai più di due persone, conducente compreso; secondo, che l’eventuale passeggero rientri tassativamente in una delle tre categorie previste e, se non è il titolare, abbia con sé la delega. Clienti, amici, terzi curiosi o anche colleghi non delegati non rientrano in questo perimetro. Vale anche il contrario: se il titolare decide di salire, il tema della delega non si pone, ma resta fermo il limite numerico del solo passeggero.
Sul fronte sanzionatorio la norma non lascia spazio a interpretazioni benevole: la violazione delle prescrizioni sulla circolazione in prova comporta una sanzione amministrativa compresa tra 87 e 344 euro. Gli importi non sono astronomici, ma la contestazione resta e può pesare in termini di contestualità dei controlli, immagine aziendale e—non ultimo—possibili ripercussioni assicurative se l’uso difforme della targa prova emergesse in occasione di un sinistro.
Che cosa significa, in pratica, “mettersi in regola” senza rallentare il lavoro? Significa avere sempre a bordo l’autorizzazione alla circolazione in prova in corso di validità; predisporre una delega standard, chiara e nominale, da compilare e firmare dal titolare ogni volta che non è presente; accompagnare la delega con un minimo di evidenza del rapporto (contratto di lavoro, lettera di incarico, badge o attestazione interna) per rendere lineare la verifica su strada. Significa, soprattutto, formare chi esce a provare i veicoli: prima di partire, una rapida verifica su chi sale e con quali documenti evita discussioni e fermi inutili.
In definitiva, la stretta non mira a complicare la vita agli operatori, ma a riportare la targa prova alla sua funzione originaria: uno strumento tecnico legato a esigenze di collaudo, riparazione, trasferimento e vendita, non un lasciapassare per trasporto persone. Con una procedura interna semplice—un modello di delega pronto, una breve istruzione al personale e un controllo in partenza—il rischio si abbassa a zero e la prova su strada torna a essere ciò che deve: lavoro ben fatto, documenti in ordine, nessuna sorpresa durante i controlli.

