Targa prova: nuovi chiarimenti dal Ministero dell’Interno
Nuove precisazioni relative alla circolazione dei veicoli provvisti di targa prova da parte del Ministero dell’Interno, che seguono un recente approfondimento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Con la circolare del 5 giugno scorso, la Direzione centrale della Polstrada ha precisato che in caso di circolazione di veicolo non immatricolato con autorizzazione di prova scaduta di validità ricorrono le violazioni dell’art. 93 Codice della Strada per la mancanza di immatricolazione e dell’art.193 CDS per la mancanza di copertura assicurativa.
Invece, nel caso di utilizzo di targa prova in corso di validità, ma per esigenze diverse da quelle indicate dalla normativa (art. 1, comma 3, del DL n. 121/2021) oppure da parte di soggetti autorizzati non ricompresi nell’art.1 del DPR 474/2021, tra cui costruttori di veicoli, carrozzerie e pneumatici, sistemi o dispositivi di equipaggiamento e loro rappresentanti, commercianti di veicoli, imprese che trasferiscono su strada i veicoli, officine di riparazione, si prevede l’applicazione delle sanzioni dell’art. 98 del Codice della Strada per un uso diverso da quello prescritto.
L’art.98, in particolare, prevede una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro, ma nel caso di più di 3 violazioni, la sanzione aumenta da un minimo di 173 euro ad un massimo di 694 euro ed inoltre scatta la sanzione accessoria della confisca del veicolo.