19 Aprile 2024
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Tempi di guida e riposo e cronotachigrafo: le novità in vigore dal 20 Agosto

Il 31 luglio 2020, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due Regolamenti e della Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto internazionale, Il 20 agosto 2020 è entrato in vigore il primo di tali provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti.

Trattandosi di un regolamento, questo entra in vigore automaticamente in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.

Il Regolamento UE 1054/2020 è già valido sul territorio nazionale?

Trattandosi di un regolamento, questo entra in vigore automaticamente in tutti gli Stati Membri senza la necessità di essere recepito; quindi di fatto le novità che sono entrate in vigore dal 20 agosto 2020 sarebbero già attive. Consigliamo comunque di attendere una circolare del Ministero dell’Interno con le linee guida da tenere in caso di controlli su strada.

Quali novità sono già attive dal 20 agosto 2020?

  • Esenzione dall’applicazione del Reg. 561/06 per i veicoli con massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate (a determinate condizioni);
  • Definizione di trasporto “non commerciale”;
  • Precisazione sulla “guida in multipresenza”;
  • Riposo settimanale;
  • Rientro del conducente presso il paese di stabilimento;
  • Riposo in caso di utilizzo della funzione traghetto o treno;
  • Deroga dell’Art. 12 sul superamento tempi di guida e riposo.

Esenzione veicoli con massa massima complessiva superiore a 7.5 ton

L’art. 3 del Reg. 1054/2020 prevede che il regolamento NON si applica per:

I veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton impiegati per:

  • Trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari per il conducente per l’esercizio della sua professione, o
  • Per la consegna di merci prodotte artigianalmente
  • Entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente e il trasporto NON sia effettuato per conto terzi.


In sintesi, l’esenzione vale per i veicoli con massa massima non superiore a 7,5 ton con le seguenti condizioni:

  • Trasporto materiali per l’esercizio della professione
  • Entro un raggio di 100 km dalla sede
  • Guida non sia l’attività principale
  • Trasporto in conto proprio

Definizione di trasporto “non commerciale”

L’Art. 4 lettera “r” del Regolamento 1054/2020 definisce “trasporto non commerciale”: qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia recepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo e per altri, e che non sia legato ad un’attività commerciale o professionale.

Precisazione sulla “guida in multipresenza”

In merito alla guida in “multipresenza” viene specificato che il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

Di fatto viene riportato quanto specificato nella precedente nota orientativa n.2

In sintesi significa che in caso di multipresenza, il secondo conducente seduto a fianco del conducente che guida il veicolo sul tachigrafo registra disponibilità ma ai fini dei tempi di guida è considerato in “pausa” dalla guida (cd. Interruzione) questo significa che nel caso il primo conducente guidi ininterrottamente 4 ore e 30 minuti non è necessario effettuare la pausa di 45 minuti prima che il secondo conducente si metta alla guida del veicolo.

Riposo settimanale

L’art. 8 del Regolamento 1054/2020 prevede che l’autista che svolge un autotrasporto internazionale possa svolgere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi fuori dallo Stato in cui ha sede l’azienda “a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari”.

Cosa intende il Regolamento per trasporto internazionale?

Il Regolamento trasporto internazionale “se l’autista inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente”.

Sempre in tema di riposo settimanale, il Regolamento stabilisce che “ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti”.

I riposi settimanali regolari e quelli a compensazione di quelli ridotti possono essere effettuati a bordo del veicolo?

NO – Il Regolamento UE 1054/2020 dispone che il riposo settimanale regolare e quello superiore a 45 ore attuato in compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti “non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro”.

Ma quindi per chi fa esclusivamente trasporto nazionale cambiano i termini del riposo settimanale?
No, in base al testo del Regolamento UE 1054/2020 la deroga sui riposi settimanali (due riposi ridotti consecutivi) riguarda solo chi svolge trasporto internazionale di merci.
Per il trasporto internazionale di passeggeri rimane invariata la regola dei “12 giorni”.

Rientro del conducente presso il paese di stabilimento

Il Regolamento UE 1054/2020 prevede all’art. 8 c. 8 bis “l’obbligo di far rientrare l’autista al Paese dove ha sede l’azienda oppure alla sua residenza”.

Entro quanto tempo deve essere organizzato il rientro dell’autista presso la sede o la propria residenza?

Le imprese di trasporto devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il riposo settimanale. Ciò deve avvenire per il riposo settimanale regolare (o per quello in compensazione superiore a 45 ore) dopo quattro settimane consecutive di lavoro.

Nel caso in cui l’autista abbia compiuto due riposi settimanali ridotti consecutivi, egli deve tornare prima dell’inizio del riposo settimanale compensativo superiore a 45 ore.

L’azienda deve conservare la documentazione che prova il rispetto di tale norma.

In merito a tale documentazione al momento non ci sono informazioni per cui sarà nostra cura comunicarle quando sarà possibile.

Riposo su treni o navi

L’art. 9 del Regolamento UE 1054/2020 modifica le norme sul riposo svolto a bordo di traghetti o treni quando accompagna un trasporto combinato.

Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave/traghetto o treno e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in DUE OCCASIONI per NON PIU’ di 1 ORA complessivamente.

In caso di riposo settimanale REGOLARE tale deroga può essere applicata alle seguenti condizioni:

  • La durata prevista della tratta è pari o superiore a 8 ore
  • Il conducente ha accesso ad una cabina letto nella nave traghetto o convoglio ferroviario.

Il testo precisa che non si considera tempo di riposo o interruzione della guida il tempo trascorso dall’autista per andare a prendere il veicolo (o per portarlo) se il veicolo non si trova nella sede dell’azienda o nel suo luogo di residenza. Ciò non vale però se l’autista è su un traghetto o su un treno, dove ha accesso a una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Deroga dell’art. 12 superamento tempi di guida e riposo.

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in  circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2 (9 o 10 ore di guida giornaliere e 56 ore di guida settimanali), e dell’articolo 8, paragrafo  2, (riposo giornaliero) superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.

Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Cosa deve fare il conducente per utilizzare la deroga?

Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

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