7 Giugno 2025
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Le norme del Decreto Infrastrutture e le importanti ricadute sul contratto di trasporto merci su strada

Pubblichiamo con piacere ed integralmente l’ultimo contributo dell’Avv. Germano Margiotta sulle recenti modifiche al contratto di trasporto merci su strada attuate con il Decreto Infrastrutture.

È stato pubblicato nella G.U. dello scorso 21 maggio 2025, con entrata in vigore lo stesso giorno, il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, cosiddetto “Decreto Infrastrutture” che, tra le diverse disposizioni, all’art.4 ha apportato alcune interessanti modifiche alla normativa del trasporto merci su strada.

Sostanzialmente, sono due le principali innovazioni contenute nel richiamato articolo 4 del recente provvedimento che incideranno sul rapporto tra le parti: il nuovo computo dei termini di attesa al carico e allo scarico (e la relativa valorizzazione) e le novità in merito ai pagamenti dei corrispettivi a favore del trasportatore.

E si vedano nel particolare.

Con riguardo ai tempi massimi di attesa al carico e allo scarico, il testo sostituisce la precedente versione dell’art. 6 bis del D.Lgs. 286/2005 e dispone che: “Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e’ pari a novanta minuti per ciascuna operazione”. Viene quindi ridotto il termine di franchigia (che in precedenza era pari a due ore) a vantaggio del trasportatore che evidentemente accorcia il periodo di inoperatività del mezzo e del conducente. A chiosa di questo punto merita di essere spesa una precisazione: i tempi di attesa al carico e allo scarico non equivalgono ai “prevedibili tempi massimi per le operazioni di carico e/o scarico” della merce, che sono previsti e costituiscono l’indicazione uno degli elementi previsti come essenziali previsti dalla Legge affinché un contratto sia inteso come in forma scritta. I due concetti (e le relative finalità) sono in realtà differenti anche se spesso confuse nella quotidianità.

Il decreto apporta utili innovazioni anche laddove stabilisce che “il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione”. La precisazione è a parere di chi scrive molto importante, in quanto ha il merito di indicare -in aggiunta a quelli già precedentemente determinati- quali strumenti possano essere utilizzati dal vettore per fornire concreta dimostrazione dell’attesa del mezzo, con conseguente facoltà di chiedere il relativo indennizzo in caso di superamento dei 90 minuti.

E il recente provvedimento interviene anche sull’entità dell’indennizzo, elevandola dai precedenti 40,00 Euro agli attuali 100,00 Euro per ogni ora di superamento delle franchigie, importo che la norma definisce ora rivalutabile annualmente in base all’indice Istat FOI.

Interessante innovazione proviene anche dall’estensione dell’obbligo di indennizzo al committente e al caricatore in via tra loro solidale (fatta poi salva l’azione di regresso tra loro), con ciò fornendo al vettore un duplice bersaglio cui indirizzare la propria pretesa. E anche sotto l’aspetto procedurale della richiesta la norma fornisce indicazioni, sostenendo infatti che “La richiesta d’indennizzo puo’ essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo  2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile”.

Un’utile disposizione è ancora quella che dispone che “Fermo restando che le operazioni  di  scarico  possono  essere svolte anche in assenza  del  conducente,  è  sempre  assicurata  al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con  particolare  riguardo alla sistemazione  del  medesimo  sui  veicoli,  tenuto  conto  delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285.”, innestandosi nel solco dell’annosa e complessa tematica delle ripartizioni di responsabilità tra caricatore e conducente per i danneggiamenti al carico, al mezzo, o a soggetti terzi -che comporta evidentemente una, ancora più attenta, regolamentazione dei rapporti a livello contrattuale-.

Come anticipato, la seconda importante innovazione apportata dal Decreto Infrastrutture verte in tema di tempi di pagamento dei corrispettivi e modifica l’articolo 83 bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008  n.  133, sancendo al comma 15 bis che “Qualora le eventuali violazioni  delle  disposizioni  di cui  ai  commi  12,  13  e  13-bis  integrino  anche  i   presupposti disciplinati dall’articolo 9, comma  3-bis,  secondo  periodo,  della legge 18 giugno 1998, n. 192, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su segnalazione  del  creditore  ovvero  del Comitato centrale  per  l’albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti, può  adottare  le  diffide  e   applicare   le   sanzioni   previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.

L’articolo integrato prevede e disciplina che i termini di pagamento per le prestazioni di trasporto debbano essere saldate dal debitore entro il termine massimo di 60 giorni, pena l’applicazione degli interessi moratori e, in caso di superamento del termine di 90 giorni, anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.

La ratio sottesa al rinforzato sistema di verifica e controllo del rispetto di tali disposizioni, ad oggi in verità molto poco concretamente applicato, è evidentemente quella di tutelare soprattutto i piccoli autotrasportatori, tassello finale della filiera distributiva, scoraggiando ogni abuso di dipendenza economica da parte dei committenti attraverso la minaccia di sanzioni applicate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sarà necessario attendere le fasi applicative dell’articolo 4 del Decreto, ma, sulla carta, lo stesso contiene spunti sicuramente interessanti in quanto diretti a riequilibrare taluni rapporti di forza nell’ambito della filiera e, indirettamente, cercare di renderla anche maggiormente sostenibile.

Si tratta, come visto, di novità importanti che coinvolgono tutti i protagonisti della filiera e che devono quindi portare ad una maggior sensibilizzazione delle parti contrattuali sia per agevolare l’operatività dei servizi sia per evitare spiacevoli contenziosi.

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