14 Maggio 2025
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Attesa al carico: 100 euro per ogni ora di attesa oltre i 90 minuti. L’autotrasporto farà valere questo diritto?

Il Decreto Infrastrutture autotrasporto (ancora in bozza) prevede un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora di attesa oltre i 90 minuti durante le operazioni di carico o scarico della merce dai camion.

La norma del Decreto Infrastrutture autotrasporto stabilisce che il periodo massimo di attesa gratuita per il carico e lo scarico merci è di 90 minuti per ogni operazione. Superato questo limite, l’autotrasportatore ha diritto a un indennizzo automatico come compensazione per la perdita di produttività.

Il committente e il destinatario della merce devono fornire all’autotrasportatore informazioni dettagliate su accesso e orari. Se ciò non avviene, il Decreto Infrastrutture autotrasporto consente al vettore di dimostrare l’orario di arrivo tramite il sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo o i dati del tachigrafo intelligente.

La bozza del Decreto Infrastrutture autotrasporto stabilisce che la responsabilità per l’indennizzo del ritardo nel carico e scarico della merce ricade in solido sul committente e sul caricatore, con possibilità di rivalsa verso il responsabile del ritardo. L’indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora oltre la franchigia, tranne se il ritardo è imputabile al vettore.

L’importo di 100 euro subisce una rivalutazione automatica annuale in base all’Indice ISTAT FOI. La richiesta di indennizzo può essere presentata entro i termini di prescrizione dell’art. 2951 del codice civile, utilizzando la procedura di ingiunzione di pagamento prevista dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

L’autotrasporto farà valere questo diritto?

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