13 Maggio 2025
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Subvezione: Tutela ed elementi per far valere l’azione diretta

L’articolo 7 ter del D. Lgs,. 286/05 dispone testualmente che “il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

L’art. 7 ter mira a proteggere il sub-vettore dal rischio di insolvenza del primo vettore.

In questa prospettiva, si stabilisce una solidarietà tra il committente e il primo vettore verso il subvettore, permettendo a quest’ultimo di agire liberamente contro entrambi i soggetti nella catena del trasporto, influenzando il patrimonio del committente, diverso dal contraente del contratto di trasporto.

Così normativamente delineata l’azione ex art 7 ter non ha pertanto natura contrattuale ed è strutturata in modo tale da:

  1. prevedere un’eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale in funzione di tutela del contraente ritenuto in concreto più debole;
  2. garantire la parte che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l’esecuzione della prestazione, sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l’incarico ricevuto.

La ratio di tale disposizione è quella di rafforzare la posizione del creditore, permettendo di agire per l’adempimento dell’intero nei confronti di uno dei coobbligati, affinché il subvettore possa ottenere il pagamento da tutti i soggetti responsabili dell’obbligazione.

Di recente, la Corte d’Appello di Ancona ha stabilito che chi desidera avvalersi dell’azione di cui all’art. 7 ter del decreto deve provare di essere l’esecutore del trasporto, dimostrare l’incarico ricevuto, attestare la consistenza delle prestazioni richieste e fornire prova del prezzo pattuito tra vettore e subvettore.

Secondo le regole sull’onere della prova, il creditore deve dimostrare la fonte dell’obbligazione di pagamento inadempiuta, mentre il debitore deve provare di aver adempiuto.

La Corte ha osservato che, per accettare la domanda del subvettore nei confronti del committente, è necessario provare l’esistenza del contratto di trasporto con il vettore principale, incluso il prezzo concordato e i documenti pertinenti.

In sintesi, la Corte d’Appello di Ancona ha stabilito che l’obbligazione legale per l’azione ex art. 7 ter non è contrattuale e richiede che il credito del subtrasportatore sia determinato da elementi oggettivi, da provare tramite il contratto o altri documenti.

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