Distacco transnazionale: chiarimenti INL su obbligo conservazione documentale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con una circolare del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
Il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/Ue, ha introdotto specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra Ue.
In particolare, l’articolo 10 prevede l’obbligo di conservazione documentale, che obbliga il datore di lavoro distaccante a conservare, per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dopo la sua cessazione, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente.
L’INL con questa circolare chiarisce proprio cosa si intenda per documentazione equivalente, tra cui può rientrare anche l’attestazione della richiesta del modulo A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro (in Italia è l’Inps).
Anche se il modello A1 può essere emesso anche successivamente all’inizio del distacco (con efficacia retroattiva), la comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, consente comunque di sapere con certezza la data di inizio del rapporto di lavoro.
Dunque, con la sola richiesta è già possibile avere la certezza sulla data di inizio della prestazione, senza che sia necessario attendere l’effettiva emissione del modello A1