Polizze catastrofali: è legge il decreto di proroga, tutte le novità.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio è stata pubblicata la legge 27 maggio 2025, n. 78, “Misure urgenti per l’assicurazione dei rischi catastrofali”. È stato prorogato il termine per stipulare contratti assicurativi per danni da calamità naturali, con scadenze diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa. Le scadenze confermate sono: 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e 31 dicembre 2025 per micro e piccole imprese.
Per le grandi imprese, il termine è rimasto fissato al 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni fino al 29 giugno 2025, durante il quale il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo non impedisce l’accesso a contributi o agevolazioni finanziarie pubbliche. Durante la conversione, sono stati esaminati alcuni aspetti pratici della nuova normativa. Le modifiche approvate includono: la modifica del riferimento alla normativa europea sulla definizione di micro, piccole e medie imprese, con la sostituzione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 con la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Di conseguenza, i criteri per definire le categorie di imprese sono ora i seguenti:
- media impresa: quella che occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (purché non rientri nelle categorie della piccola e media impresa);
- piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare – È stato stabilito il criterio per valutare i beni da assicurare: per gli immobili, il valore di ricostruzione a nuovo; per i beni mobili, il costo di rimpiazzo; per i terreni colpiti, il costo di ripristino.
“valore di ricostruzione”: l’importo necessario per ricostruire il fabbricato con materiali e caratteristiche equivalenti;
“costo di rimpiazzo”: il valore per sostituire i beni danneggiati con beni di pari utilità disponibili sul mercato;
“costo di ripristino”: il valore per i lavori di sgombero e ripristino delle caratteristiche del terreno come erano prima dell’evento assicurato.
Il regime speciale per le grandi imprese prevede una deroga al limite massimo di scoperto e franchigia (15% del danno) e all’applicazione di premi proporzionali al rischio. Queste limitazioni non si applicano alle grandi imprese (con un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti) e alle società controllate o collegate secondo l’art. 2359 c.c., che, al momento della chiusura del bilancio, soddisfano i requisiti di fatturato e stipulano un’assicurazione globale per il gruppo.
Funzioni di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi – Per prevenire operazioni speculative sui premi assicurativi, il Garante, in collaborazione con l’IVASS, controlla i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, anche su segnalazione delle imprese.
L’IVASS deve gestire un portale che permette alle imprese di confrontare i contratti assicurativi in modo trasparente, utilizzando anche la piattaforma per la responsabilità civile degli autoveicoli.
Estensione della copertura assicurativa agli immobili oggetto di sanatoria – Il comma 3-quinquies modifica la Legge n. 213/2003, precisando che la copertura assicurativa si applica anche a beni immobili soggetti a “abuso edilizio”.
Il nuovo comma 3-quinquies stabilisce condizioni specifiche per assicurare gli immobili, con l’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali limitato a determinati immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono, così ricomprendendo anche gli immobili in fase di regolarizzazione.
La norma precisa, altresì, che per gli immobili non assicurabili non spetteranno indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Assicurazione dei beni di terzi usati nell’attività d’impresa – Tra le modifiche approvate, si evidenzia il comma 3-sexies che tratta la gestione assicurativa dei beni di terzi utilizzati nell’attività d’impresa, privi di una copertura assicurativa analoga.
La nuova disposizione conferma quanto stabilito dall’art. 1-bis, comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (decreto fiscale), secondo cui l’imprenditore deve assicurare tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa, anche se non sono di sua proprietà, ad eccezione di quelli già coperti da assicurazione. Inoltre, il nuovo comma 3-sexies stabilisce che se l’imprenditore assicura beni di terzi, non già coperti da altra assicurazione, e informa il proprietario, l’indennizzo sarà corrisposto direttamente a quest’ultimo.
A tutela dell’imprenditore, per evitare che egli sostenga costi senza ricevere un indennizzo, si specifica che il proprietario del bene deve usare l’indennizzo ricevuto per riparare i beni danneggiati o per mantenere la loro funzionalità.
Se il proprietario non adempie, l’imprenditore potrà richiedere una somma per il lucro cessante, cioè i guadagni mancati, per il periodo di fermo dell’attività (business interruption) causato dall’evento catastrofale, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto.
Infine, all’imprenditore è riconosciuto il diritto di essere rimborsato per i premi pagati all’assicuratore, le spese del contratto e il lucro cessante durante l’interruzione dell’attività, sempre entro il limite del 40%.