Sanzioni ex art. 83 bis: cambiano gli importi e la competenza passa alla Finanza

1. in caso di mancata applicazione dei costi di esercizio, la sanzione amministrativa pecuniaria diventa il doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto in base alla disciplina dei predetti costi;
2. in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento, l’importo della sanzione diventa il 10% dell’importo della fattura e, comunque, non scende mai sotto ai 1000 euro.
Scatta un obbligo pure per il vettore, il quale nel caso in cui operi sulla base di un contratto non scritto, sarà chiamato a evidenziare in fattura i chilometri percorsi per l’esecuzione del trasporto.
Cambia, infine, la competenza dell’autorità che applica le sanzioni che va in capo al Comando generale della Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, che vi provvedono in occasione dei controlli ordinari e straordinari svolti nei locali delle imprese. Silvio Faggi, segretario nazionale di FIAP, commenta positivamente questa modifica: “Ora ci attendiamo che finalmente anche la telenovela dei controlli e delle sanzioni ai committenti che continuano a non voler applicare una legge dello Stato, una volta per tutte finisca”
Infine, nel Decreto Legge, oltre alle norme che modificano alcune regole sull’Albo, è stato confermato anche per il 2013 lo stanziamento di 400 milioni di euro in favore delle imprese di autotrasporto come richiesto dalle Associazioni.