27 Luglio 2024
News

Chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro sul Trasferimento azienda e controllo a distanza dei lavoratori

In caso di trasferimento d’azienda o ramo di essa, non sono necessari un nuovo accordo sindacale o una nuova autorizzazione in tema di controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, a meno che non siano mutati i presupposti o le modalità d’uso degli strumenti di controllo. Lo comunica l’Ispettorato del Lavoro.

Il cambio di titolarità dell’impresa in locali già dotati dei predetti impianti o strumenti legittimamente installati non comporta la necessità di avviare nuovamente le procedure autorizzative quando non siano intervenuti mutamenti dei presupposti legittimanti l’utilizzo di tali apparati (esigenze organizzative, produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e delle relative modalità di funzionamento.
Al fine di permettere le opportune verifiche ispettive, in ogni caso, l’Ispettorato ritiene opportuno che il soggetto subentrante comunichi il passaggio di titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione; dichiari che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Nel caso non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.

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