19 Marzo 2024
News

Covid-19, INPS: chiarimenti su congedi, permessi, bonus baby sitter

Arrivano dall’Inps i primi chiarimenti su congedi parentali, permessi ebonus baby sitter previsti dal decreto Cura Italia.

Per quanto riguarda i congedi parentali, la durata è di massimo 15 giorni per periodi dal 5 marzo al 3 aprile. Sono fruibili da uno solo dei genitori del nucleo familiare e si applicano anche per figli adottivi e in caso di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto, per il congedo, un’indennità del 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa in caso di figli fino a 12 anni di età. I genitori con figli dai 12 ai 16 anni possono, invece, assentarsi da lavoro per 15 giorni senza alcuna indennità e senza copertura figurativa; mentre ai genitori con figli portatori di handicap in situazioni di gravità  e senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Quanto ai permessi retribuiti previsti dalla legge 104 del 1992, il decreto Cura Italia ne prevede un incremento: in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi, anche frazionabili in ore, per i mesi di marzo e aprile.

Il decreto per la gestione dell’emergenza da Covid-19, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, ha previsto la possibilità di fruizione di un bonus, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per i servizi di baby-sitting.

Il bonus spetta, anche in caso di adozione, affido e preaffido, ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020. Oltre il limite d’età di 12 anni, è possibile fruirne anche in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il bonus non è invece fruibile nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o nel caso in cui quest’ultimo abbia già richiesto il bonus.

È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito e il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Scopri di più da Truck24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading