27 Luglio 2024
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Credito imposta GNL: determinato il codice tributo

Con la Risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha determinato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta sul gas naturale liquefatto (GNL) acquistato dalle imprese di autotrasporto merci conto terzi nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.


Si tratta, com’è noto, della misura prevista dall’art. 6, comma 5 del decreto legge 17 del 1 marzo 2022 (convertito con modificazione nella legge 34/2022), per la quale le imprese di autotrasporto interessate hanno presentato domanda – tramite l’apposita piattaforma dell’ADM – nel periodo 15 giugno/6 luglio 2023.


Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal MIT, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Ciò premesso, il codice tributo è il seguente:
“7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.


In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” indicato nel cassetto fiscale.


La Risoluzione inoltre precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24.


Ricordiamo infine che il credito in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, e non è soggetto ai limiti di utilizzo previsti dall’art.1, comma 53 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (€ 250.000) e dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2 mln € dal 1 gennaio 2022).
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • è utilizzabile in compensazione in relazione a debiti fiscali e contributivi sorti entro il 31 dicembre 2023.

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