27 Aprile 2024
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Decreto Agosto: le disposizioni in materia di lavoro di prossima conversione in legge

Si riassumono le disposizioni sul lavoro introdotte dal decreto Agosto attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge. Si tratta, come è noto, di un provvedimento omnibus di oltre 100 articoli non sempre di agevole lettura che, per la materia che qui interessa, spaziano dalla proroga degli ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti economici alla decontribuzione e ai contratti a termine.

Cassa integrazione guadagni ordinaria/CIGO, assegno ordinario/FIS e cassa integrazione guadagni in deroga /CIGD (art. 1) – Sono stati previsti periodi aggiuntivi di trattamenti di integrazione salariale richiedibili da parte dei datori di lavoro che nel 2020 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per Covid-19; in particolare la norma ha previsto un nuovo periodo complessivo di 18 settimane di trattamenti (9+9) compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 a cui i datori di lavoro possono accedere indipendentemente dai periodi di cassa già fruiti precedentemente. I periodi successivi al 12 luglio 2020, già autorizzati in base alle precedenti disposizioni legislative, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane previste dal nuovo decreto. Si segnala che, mentre l’accesso alle prime 9 settimane è gratuito e non prevede alcuna specifica condizione, l’accesso alle seconde 9 settimane è invece possibile esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e sia decorso il periodo autorizzato. È stato inoltre introdotto sempre sulle seconde 9 settimane il versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019. Il contributo, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione del lavoro, è pari al:

• 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

• 18% per i datori di lavoro che non abbiano subito alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente all’1 gennaio 2019.

L’INPS ha precisato che per richiedere i trattamenti i datori di lavoro dovranno presentare due distinte domande (una per ciascuno dei due blocchi di 9 settimane); le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività; in fase di prima applicazione, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza del 31 agosto 2020 è stata differita al 30 settembre 2020. Alla stessa data del 30 settembre sono differiti anche i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l’1 e il 31 agosto 2020. Ai fini dell’accesso al secondo blocco delle 9 settimane il datore di lavoro dovrà auto-certificare all’INPS l’eventuale riduzione di fatturato.

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di CIG (art. 3) – E’ stato previsto, per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione di cui al decreto Cura Italia (DL n. 18/2020), l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di quattro mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno. Durante il periodo di fruizione dello sgravio si applica il divieto di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo oggettivo.

NASPI e DIS-COLL (art. 5) – Sono state prorogate per ulteriori due mesi dalla scadenza, le prestazioni di disoccupazione NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) il cui periodo di fruizione sia terminato tra l’1 maggio e il 30 giugno 2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 6) – Fino al 31 dicembre 2020 è stato previsto, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di sei mesi nei limiti di 8.060 euro annui. Restano escluse dal beneficio, che si applica anche in caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, le assunzioni con contratto di apprendistato e le assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. Il beneficio è riconosciuto nei limiti massimi di spesa previsti dal decreto in esame.

Contratti a termine (art. 8) – Fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza 30 agosto 2020) i contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati senza obbligo di causale per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e ferma restando la durata massima di 24 mesi. Inoltre è stata abrogata la disposizione di cui al decreto Rilancio (DL n. 34/2020) che prevedeva la proroga “automatica” dei contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) e dei contratti di apprendistato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.

Blocco dei licenziamenti (art.14) – Nella sostanza il blocco dei licenziamenti che sarebbe scaduto il 17 agosto è stato prorogato prevedendo, da un lato, una scadenza mobile e non più fissa e, dall’altro lato, una serie di eccezioni al blocco stesso.

In particolare la norma dispone il mantenimento del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in capo ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 o dell’esonero contributivo totale di cui all’articolo 3 del decreto in esame; sono altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020 nonché le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della legge n. 604/66. In altre parole il divieto di licenziamenti economici decadrà nel momento in cui il datore di lavoro, anche prima del 31 dicembre 2020, abbia fruito integralmente dei trattamenti di integrazione o del citato esonero contributivo.

Come già previsto nei precedenti provvedimenti sono fatti salvi dal divieto i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. La disposizione prevede infine l’esclusione dal divieto di licenziamento di alcune specifiche fattispecie quali:

• le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

• le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a predetto accordo;

• i casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

La disposizione prevede infine che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alla normativa vigente, revocare in ogni tempo il recesso a condizione che faccia richiesta di trattamento di integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In questi casi il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza alcuna sanzione per il datore di lavoro.

Reddito di emergenza (art. 23) – Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) è stato fissato al 15 ottobre 2020 il termine di presentazione all’INPS delle domande per la nuova quota di Rem destinato a sostenere i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza COVID-19, individuati secondo specifici requisiti (tra cui reddito familiare, ISEE e patrimonio mobiliare).

Decontribuzione Sud (art. 27) – E’ stato introdotto un esonero contributivo parziale (pari al 30% dei contributi previdenziali complessivi con esclusione dei premi e contributi INAIL) a favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno e in Umbria. L’agevolazione sarà concessa dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.

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