19 Aprile 2024
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Falsa attestazione della revisione annuale del cronotachigrafo: profili di responsabilità penale.

untitledCon una recentissima pronuncia, la Sezione V penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla qualificazione del titolo di reato per la mendace attestazione di avvenuta revisione annuale del cronotachigrafo.

Con sentenza n. 18553/2016, depositata lo scorso 4 maggio, la Suprema Corte ha affermato alcuni importantissimi principi di diritto in materia:

  • l’attestazione di avvenuta revisione annuale del cronotachigrafo costituisce atto pubblico, e non un semplice certificato amministrativo;

  • nel compimento dell’attività di attestazione, tutti i soggetti coinvolti, ovvero non solo il personale della motorizzazione addetto a tali pratiche, ma anche il proprietario, l’amministratore e anche il collaboratore di un’officina autorizzata alla procedura di revisione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

Ciò cosa comporta sotto il profilo della responsabilità per una falsa attestazione?

Applicando i principi enunciati, la Cassazione ha ritenuto che la fattispecie in esame integri il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, previsto e punito dall’art. 476 del codice penale, e non, invece, la più lieve ipotesi di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ai sensi del successivo art. 477.

Secondo il ragionamento seguito dai Giudici di Piazza Cavour, l’attestazione di avvenuta revisione dello strumento cronotachigrafico non può configurarsi come una certificazione amministrativa, la quale trae la sua efficacia da atti amministrativi precedenti; l’attestazione di revisione, invece, quale documentazione di un’attività imposta dalla legge ad un determinato soggetto delegato, non può che costituire atto pubblico.

La conseguenza, inevitabilmente, è l’applicazione di pene più aspre: la fattispecie di cui all’art. 476 prevede la reclusione da uno a sei anni, pari al doppio di quella prevista dal più mite art. 477 (da sei mesi a tre anni).

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