Il trasporto rifiuti va effettuato esclusivamente con il veicolo iscritto all’Albo Gestori Ambientali
Il trasporto rifiuti va effettuato esclusivamente con il veicolo iscritto all’Albo Gestori Ambientali che non può essere sostituito, in alcun modo, con un altro mezzo.
È quanto ha ribadito una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato come in base alla normativa ambientale vigente (D. Lgs. 152/2006 e DM 120/2104) l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali abilita allo svolgimento dell’attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione.
In conseguenza di ciò, come rimarcato dalla sentenza, nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile un reato, visto il soggetto svolge un’attività specifica in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste.
Inoltre, la Corte di Cassazione afferma che anche il conferente, ossia il produttore dei rifiuti, ha degli oneri, tra cui quello di verificare la targa del mezzo di trasporto e di controllare se quest’ultimo sia compreso tra i veicoli indicati nell’autorizzazione (consultando il sito www.albonazionalegestoriambientali.it).
Si ricorda che una copia dell’autorizzazione va tenuta a bordo dell’automezzo con cui si effettua il trasporto dei rifiuti per i controlli sia del produttore al conferimento dei rifiuti, sia quelli su strada degli agenti delle forze dell’ordine, sia quelli effettuati allo scarico finale in discarica o all’impianto di trattamento o smaltimento. L’autorizzazione cartacea in questione potrà essere sostituita, dal 15 giugno 2023, dall’attestato QR code previsto in base alla delibera n. 1 del 13 febbraio 2023 del Comitato Nazionale.