26 Aprile 2024
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Onorabilità: Sentenza del Consiglio di Stato sulla perdita del requisito per le aziende di autotrasporto

La perdita del requisito di onorabilità è stata oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato del 27 ottobre scorso. Il pronunciamento è avvenuto in seguito al ricorso di un’impresa di autotrasporto che ha contestato la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada di cui al reg. (CE) n. 1071/2009 per perdita del requisito di onorabilità a seguito di interdittiva antimafia comminata dal Prefetto.

Tre i motivi della contestazione, ovvero che il provvedimento era stato adottato: in via automatica a seguito dell’applicazione dell’interdittiva antimafia; in violazione dell’art. 13 del reg. (CE) n. 1071/2009 dal momento che tale norma non opera alcun riferimento specifico alla perdita del requisito di onorabilità da parte della società; in via definitiva pur avendo l’interdittiva carattere temporaneo.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di ricorso.

In riferimento al primo punto i giudici hanno precisato che la perdita del requisito dell’onorabilità è conseguenza diretta dell’applicazione di una norma dell’ordinamento nazionale  su cui si era già espressa in precedenza anche la Corte Costituzione.

In merito al secondo punto oggetto di contestazione, richiamando il contenuto dell’art. 6 del reg. (CE) n. 1071/2009, secondo cui “…gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità ….”, i giudici hanno evidenziato che la valutazione del requisito di onorabilità è riferita dalla stessa legislazione europea anche all’impresa di trasporto unitariamente considerata ed al suo “comportamento” e che, pertanto, non rileva che l’art. 5 del D. Lgs. n. 395/2000 riferisca il possesso del requisito di onorabilità a determinate figure soggettive (amministratore unico, soci illimitatamente responsabili per le società di persone, titolare dell’impresa individuale o familiare), atteso che tale norma non può che essere letta ed interpretata in conformità alla predetta previsione regolamentare europea.

Quanto, infine, alla contestazione relativa al carattere definitivo della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione sulla base di una informativa prefettizia negativa a carattere temporaneo, nella sentenza si rileva che è lo stesso art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1071/2009 ad affidare allo Stato membro il potere di stabilire se sospendere (temporaneamente) o ritirare (definitivamente) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto.

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