19 Marzo 2024
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STRADE PUBBLICHE: NUOVO INTERVENTO DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

500_images (1)Con una recentissima sentenza del 10 gennaio 2017, che si allega, la Corte di Cassazione interviene nuovamente nella materia de qua, con riferimento ai casi di risarcimento dei danni dipendenti da insidia e trabocchetto relative alle strade demaniali, pervenendo ad una incisiva estensione della sua responsabilità.
In particolare, la Suprema Corte ha decretato che “le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità…e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell’agibilità della strada (Cass. 28 novembre 1991, n. 12759)”, soggiungendo, ancora, nel proseguire nel trend intrapreso dalla giurisprudenza maggioritaria degli ultimi anni, che “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze (Cass. 12 maggio 2015, n. 9547). Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo 2006, n. 5445; 4 ottobre 2013, n. 22755)”.
Ovviamente, per andare esente da ogni responsabilità, è compito della pubblica amministrazione dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed esterne create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, o da una situazione qualificabile come caso fortuito; deve trattarsi, in definitiva, di un antecedente causale idoneo a recidere il nesso di causalità tra condotta, attiva o omissiva, della P.A. ed evento dannoso pregiudizievole della sfera giuridica del terzo.
DI: AVV. ROBERTO SPOSATO

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