25 Aprile 2024
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TRASFERTA ED ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE DEI TRASPORTI

558_orarioPubblichiamo, qui di seguito, l’interessantissimo intervento dal titolo “Trasferta ed orario di lavoro nel settore dei trasporti” a cura del Dott. Sergio Antonacci di Economy Service, oggetto di sessione formativa gratuita organizzata presso lo stand del CSE in occasione di Transpotec 2017.
Il D. Lgs 66/03 stabilisce agli articoli 3 e 4 la definizione comune di orario di lavoro per cui “l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali” e che “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire […] una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno”. Ancora, viene previsto che possano essere I contratti collettivi a stabilire una durata massima settimanale dell’orario di lavoro; la durata media dell’orario di lavoro non deve superare, in riferimento ad ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario e deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, periodo che può essere derogato dagli stessi contratti collettivi in un massimo di 6 mesi, ovvero di 12 mesi in presenza di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro come da specificazione negli stessi contratti. Nel caso in cui si verifichi un superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione territoriale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio, modalità queste che possono trovare maggiori indicazioni nei contratti collettivi.
L’orario di lavoro trova una maggiore regolamentazione nel contratto collettivo trasporto merci e logistica, soprattutto riguardo il personale viaggiante e il personale viaggiante addetto a mansioni discontinue. Nello specifico, l’art. 11 del CCNL in questione prevede che l’orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore; la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore e la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell’impresa o della residenza del lavoratore.
Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l’eventuale maggior durata dell’orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario secondo l’attività effettivamente prestata, quale risulta dal libro unico del lavoro e dalle registrazioni del tachigrafo e secondo quanto previsto da accordi aziendali o accordi collettivi territoriali.
L’art. 11 bis del medesimo CCNL deroga quanto descritto sopra in relazione al personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super e 3° super junior, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
Ai lavoratori che esercitano tale attività e perciò considerati discontinui, la durata media della settimana non può superare le 58 ore e la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dei diversi limiti di orario. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione di tali disposizioni, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e avranno una durata massima di 4 anni.
L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo e tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario
Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11-bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extraurbano secondo la disciplina dell’orario di lavoro del personale viaggiante disciplinato nella prima parte del contratto collettivo e come illustrato poco sopra. Qui di seguito la tabella con i limiti di trasferta fissati tuttora in vigore:
1) per i servizi in territorio nazionale:
Euro
– dalle 6 alle 12 ore
21,80
– dalle 12 alle 18 ore
33,02
– dalle 18 alle 24 ore
41,16
2) per i servizi in territorio estero:
– dalle 6 alle 12 ore
29,74
– dalle 12 alle 18 ore
43,05
– dalle 18 alle 24 ore
60,49
Oltre tali valori, è ad ogni modo concesso un limite di euro 47,68 per i servizi in territorio nazionale e di euro 78,668 per i servizi in territorio estero.
. Le misure per l’indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste per il servizio extraurbano, cumulandosi i due trattamenti. L’indennità di trasferta ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l’esenzione contributiva e fiscale.
Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel t.f.r., sempre che l’indennità sia erogata in modo non occasionale.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative. Nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30.
Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste.
Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno secondo gli artt. 12 e 13 del contratto collettivo nazionale, essendo concordata l’indennità di lavoro notturno all’art. 16 dello stesso.

A livello aziendale, le singole ditte hanno riconosciuta la facoltà di concludere accordi che possano derogare e meglio definire la disciplina circa l’applicazione degli artt. 11 e 11 bis sula definizione dell’orario di lavoro, oppure sul trattamento di trasferta, o sulla fortetizzazione dell’orario di lavoro; tali accordi aziendali per poter avere efficacia devono essere concordati e sottoscritti dal datore di lavoro, dalla RSA aziendale se presente o in mancanza di essa dai dipendenti, e da un’organizzazione sindacale più rappresentativa a livello nazionale.

Il Regolamento CEE 561/2006 sulla materia dei tempi di guida e di riposo e sul trasporto su strada per i veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano una velocità superiore a 30 km orari prevede che
• il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte alla settimana a 10 ore.
• dopo un periodo di guida di 4 ore, il conducente del veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno che non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore.
• durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le stesse interruzioni non devono essere conteggiate come riposo giornaliero.
• il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione.
• il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere minimo di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve essere recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.
• il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve essere di 12 ore anziché 11 ore ed in questo caso non è riducibile.

DI: DOTT. SERGIO ANTONACCI

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