Accesso alla professione autotrasporto conto terzi: emanato il decreto attuativo
Un Decreto del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile dell’8 aprile scorso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha dettato le prime disposizioni attuative del Regolamento UE 1055/2020, in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto.
Le nuove disposizioni, che sarebbero dovuto entrare in vigore il 21 febbraio, partiranno dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e confermano (art. 1) che per l’esercizio dell’autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 Ton è sufficiente il solo requisito dell’onorabilità.
Inoltre, l’art. 2 comma 2, elimina la regola dell’accesso al mercato per le imprese di autotrasporto merci con automezzi superiori e conferma (comma 1) che per ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di autotrasportatore su strada (e quindi l’iscrizione al REN) occorre dimostrare 4 requisiti: i primi 3 (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria), con l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori mentre il 4°, lo stabilimento, sarà dimostrato per le imprese che già esercitano l’attività, con la produzione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà, circa il possesso del requisito, da presentare insieme al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore dello stesso DD (aprile 2023); per le imprese nuove, si richiama invece “laddove applicabile” il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012 che, oltre a prevedere la dimostrazione di una sede in Italia, e di un’officina presso la quale l’impresa esercita la manutenzione ai suoi automezzi, imponeva alle aziende di dimostrare l’accesso al mercato con autoveicoli in propria disponibilità e per quelli a noleggio, con contratti della durata di almeno due anni (richiamo all’art. 9, del DD 25 novembre 2011, n. 291).
Per quanto riguarda la proporzionalità tra il numero degli autoveicoli e i conducenti rispetto al volume delle operazioni effettuate, il comma 5 dell’art. 3 stabilisce da un lato, che la proporzione si valuta solo per le operazioni effettuate con veicoli a motore in cui il vettore effettua direttamente il servizio; dall’altro, che per il trasporto a collettame la proporzione viene soddisfatta mediante l’autorizzazione generale postale rilasciata dal MISE al trasportatore.
Tra le altre disposizioni, l’introduzione di nuove regole relative all’idoneità professionale per le imprese che esercitano esclusivamente con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton. Queste imprese, difatti, per poter effettuare trasporti intracomunitari devono essere in possesso della Licenza Comunitaria e per ottenerla devono dimostrare di avere un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali. Per questo scopo l’articolo 6 prevede queste due disposizioni: da un lato, si consente al gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionale, che ha ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 presso imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5, di conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame;
dall’altro, si introduce un esame integrato semplificato per coloro che siano in possesso, sempre alla data del 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (quello di 74 ore), di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2012, n. 207. Ai fini dell’ammissione al predetto esame integrativo il candidato deve comunque essere in possesso di un diploma di scuola superiore.