Autotrasporto: credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore, tra cui le imprese di autotrasporto.
Questo beneficio, per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, è stato introdotto dal precedente Governo attraverso una serie di decreti: il cosiddetto Decreto Taglia Prezzi (D.L. n 21/2022) che, modificando il Decreto Aiuti, ha previsto un contributo straordinario del 25% delle spese per acquisto di gas naturale del 2° trimestre 2022; il cosiddetto Decreto Aiuti-bis (DL 115/2022) che ha introdotto un contributo straordinario pari al 25%; il decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) con un contributo straordinario pari al 40% delle spese per acquisto di gas naturale dei mesi di ottobre e novembre 2022; e il decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) che ha confermato per il mese di dicembre 2022 il contributo del 40% previsto per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Già sul credito d’imposta relativo al 2° trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n.20/E del 16 giugno 2022) aveva chiarito che tra gli usi diversi da quelli termoelettrici, rientrano “anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un ‘uso energetico’ del gas stesso”.
Ora l’Agenzia, con circolare 36/E del 30 novembre, ha confermato che tra i beneficiari della misura possono rientrare le imprese di autotrasporto, per il gas naturale (CNG e LNG) acquistato ed utilizzato come carburante a partire dal secondo trimestre di quest’anno (da aprile a dicembre 2022).
Dunque, ad oggi, per il periodo di spesa del secondo trimestre la percentuale di credito è del 25% e la scadenza per la fruizione in F24 è il 31 dicembre 2022 (codice tributo: 6964); per il terzo trimestre 2022 è sempre del 25% con scadenza per la fruizione al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6971); per ottobre-novembre 2022 è del 40% con scadenza al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6986) e per dicembre 2022 è sempre del 40% con scadenza per la fruizione in F24 al 30 giugno 2023 (codice tributo: in fase di definizione).
È importante ricordare, infine, che il Decreto Aiuto-quater ha previsto che “entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti di imposta… a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022”.