1 Maggio 2024
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Autotrasporto: possibile il lavoro intermittente

L’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti sul lavoro intermittente, anche in relazione all’autotrasporto.

L’Ispettorato, in una circolare dell’8 febbraio 2021, ha definitivamente negato la possibilità di interdire l’applicazione del lavoro intermettente da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rifacendosi alle recenti sentenze in materia e in particolare alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019. Quest’ultima aveva stabilito che dalla normativa vigente non si evince l’affidamento alle parti sociali della possibilità di definire il ricorso al lavoro intermittente, ma solo la possibilità di elencarne i casi di utilizzo e quindi il lavoro a chiamata non può essere vietato, ma al massimo circoscritto a specifiche “esigenze”.

Nell’ambito dell’autotrasporto e nella relativa contrattazione collettiva di settore, come anche chiarito dal ministero del Lavoro, non sono però indicate le “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. L’ultima norma in materia a cui riferirsi è quindi è un Decreto Regio, mai abrogato, del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo, annovera quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

Dunque, l’INL conclude che il lavoro intermittente si può applicare anche agli autisti di veicoli industriali e non può essere considerato vietato salvo nella condizione, sempre prevista dal Decreto del ‘23’, che essi abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni.

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