5 Dicembre 2024
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Nuovo sistema di interscambio pallet

Il nuovo DDL semplificazioni, approvato nel Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, prevede anche nuove misure semplificative in materia di interscambio di pallet, anche per ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione della norma (prevista dal DL n. 21 del 2022, art. 17).

In sostanza, sono stati riscritti gli art. 17-bis e 17-ter. L’art. 17-bis definisce nel dettaglio il pallet e oltre a richiamare le definizioni di pallet, pallet standardizzato e pallet interscambiabile, introduce nuove definizioni (pallet riutilizzabile, tipologia di pallet, stato di conservazione e conformità tecnica del pallet), tra cui quella di sistemi-pallet, vale a dire le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. I sistemi pallet devono avere i seguenti requisiti:

essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili;

avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all’uso del marchio;

L’articolo 17-bis precisa, inoltre, che tali definizioni sono rilevanti ai fini dell’individuazione dei pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

L’articolo 17-ter disciplina invece le modalità di consegna e restituzione dei pallet, ricalcando sostanzialmente la precedente previsione. L’art. prevede che i soggetti che ricevono i pallet che rientrano nelle definizioni del 17-bis hanno l’obbligo di restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet della medesima tipologia. La riconsegna dovrà avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti, e comunque a una distanza ragionevole.

In caso di impossibilità di immediato interscambio dei pallet, l’art. 17-ter prevede due ipotesi: la prima è quella di emissione, da parte del ricevente, di un buono pallet (che dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della disposizione dovrà avere forma esclusivamente digitale) sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione con indicato, tra le altre cose, la data di emissione, il numero progressivo, i dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, etc. La mancata indicazione di questi requisiti comporta il diritto, per il possessore del buono pallet, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet.

La seconda opzione, volta a garantire la tenuta del meccanismo di restituzione dei pallet, prevede la predisposizione del buono parzialmente precompilato da allegare ai documenti di trasporto direttamente da parte del proprietario, nei casi in cui il ricevente per motivate ragioni organizzative e dimensionali non abbia la possibilità di emettere il titolo rappresentativo di merci; in tal caso il soggetto obbligato alla restituzione dovrà completare e sottoscrivere contestualmente il buono precompilato al momento della consegna dei pallet e restituirlo in copia originale al proprietario o committente.

La tenuta del sistema di interscambio dei pallet deriva dall’obbligo, per il soggetto ricevente, di restituzione del pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet. Se ciò non avviene il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

Il possessore del buono pallet che entro sei mesi dalla data di emissione del buono non pone in essere almeno una richiesta di recupero dei pallet, non può richiedere il pagamento previsto dopo la scadenza del sesto mese dall’emissione del buono.

La novità di questa disposizione sta nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata a un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle organizzazioni che nell’ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

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