Con le Zone Logistiche Semplificate incentivi e agevolazioni per le imprese
Entrerà in vigore il 17 aprile il DPCR con il regolamento per l’istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile, volto a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese.
Il regolamento definisce, in particolare:
i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS;
le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
la durata (non inferiore a 7 anni e rinnovabili per ulteriori 7 anni).
Per quanto riguarda le misure di semplificazione, il regolamento prevede la riduzione di un terzo dei termini in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
in materia di autorizzazione paesaggistica; in materia di concessioni demaniali portuali;
i termini previsti per eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni sono ridotti della metà;
i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.
Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.