25 Aprile 2024
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Chiarimenti del MIT per le proroghe sulle scadenze di Patenti e CQC

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una circolare del 27 agosto 2020, ha riassunto e aggiornato le proroghe sulle scadenze dei documenti necessari alla guida, tra cui patenti e CQC.

Ecco cosa prevedere il documento per le patenti.

Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la scadenza delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi a decorrere dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

In riferimento, invece, alle patenti rilasciate in Italia si distingue tra:

– patenti con data di scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 che mantengono la loro validità sino al 31 dicembre 2020 sul territorio italiano, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’Ue fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse.

– patenti con scadenza compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 per cui il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse.

– patenti con data di scadenza al 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020 che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 31 dicembre 2020.

La circolare dispone inoltre che il termine per il conseguimento della patente (a decorrere dalla data di presentazione della domanda), se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021; che le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 e che i candidati il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Ecco cosa prevede, invece, la circolare in tema di CQC.

Su tutto il territorio Ue, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro, con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;

Per quanto attiene alle CQC rilasciate in Italia si distingue tra:

  • CQC con scadenza compresa tra il 1°febbraio 2020 e il 29 marzo 2020 che mantengono la loro validità sino al 29 ottobre 2020 sul territorio italiano, mentre sul territorio degli altri Paesi Ue sono prorogate di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.
  • CQC con scadenza compresa tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 per cui il termine di scadenza è prorogato di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.
  • CQC con scadenza il 31 gennaio 2020 che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.

La circolare dispone inoltre che i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; che gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020; che, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino e che gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La nuova circolare sostituisce integralmente la circolare MIT del 13 agosto 2020 e contiene anche indicazioni su certificati ADR e attestazioni sanitarie.

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