27 Luglio 2024
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Chiarimenti del MIT sulla conversione delle patenti extracomunitarie

La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, con una circolare del 24 ottobre, ha fornito dei chiarimenti sulla possibilità di convertire patenti extracomunitarie, i cui titolari sono residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni.

L’articolo 126 del CdS, introdotto nel 2022 con il Decreto Legge n.68, stabilisce che “in caso di mancato rinnovo della patente di guida per più di cinque anni è disposto un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare”. Il periodo di cinque anni ha sostituito quello triennale (previsto prima della modifica), per cui la circostanza che il titolare di una patente di guida extracomunitaria risieda in Italia da più di quattro anni, non può più essere considerato un ostacolo alla conversione della patente.

Fanno eccezione a questa conclusione quegli accordi dove la conversione viene negata a chi è residente nel nostro Paese da più di quattro anni, vale a dire Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina.

Quindi il MIT specifica che ad eccezione di questi 4 Paesi che ammettono la conversione della patente solo nei primi quattro anni dall’acquisizione della residenza in Italia, tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari risiedono in Italia da meno di sei anni.

Non solo: tranne alcuni Stati che fissano un limite di sei anni (Israele; Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Turchia), in tutti gli altri la conversione potrà essere chiesta anche dagli stranieri residenti da più di sei anni; in questo caso, ove non vi siano altri motivi ostativi, la patente di guida italiana verrà rilasciata con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’art.128 CdS.

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