COSTI MINIMI PER LA SICUREZZA – Parere del legale della Federazione
Ancora sui costi minimi. Pubblichiamo il parere legale della federazione sulla sentenza dei costi minimi.
Venerdì scorso la sezione III TER del Tar Lazio ha deciso cumulativamente con altrettante sentenze i diversi ricorsi promossi sul finire del 2011 dalle organizzazioni rappresentative della committenza (nonché in un caso dall’Autorità Antitrust) per l’annullamento delle delibere dell’Osservatorio della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica, recanti, dal novembre 2011 fino al luglio 2012, le tabelle dei c.d. costi di esercizio e costi minimi di sicurezza in applicazione dell’art. 83 bis del d.l. 112/08 (conv. con l. 133/08).
Se l’accoglimento dei predetti ricorsi era ormai un dato ampiamente prevedibile in ragione della sentenza della Corte di Giustizia del 4.9.2014 che, statuendo sul rinvio pregiudiziale posto proprio dal giudice amministrativo italiano, aveva dichiarato incompatibile la composizione dell’Osservatorio prevista dalla norma nazionale con l’ordinamento comunitario (sotto il profilo del divieto di accordi di cartello stabilito dall’art. 101 TFUE), non altrettanto può dirsi per la decisione assunta dal TAR medesimo di respingere la richiesta di estendere l’annullamento, proveniente da uno dei ricorrenti (leggansi Confindustria), alle determinazioni assunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti successivamente all’attribuzione a quest’ultimo, in forza del d.l. 95/2012, delle competenze del soppresso Osservatorio.
E’, importante, rilevare, per le evidenti ricadute positive sull’esito dei contenziosi attualmente pendenti per il recupero del differenziale dei costi minimi, che il collegio, nel terzultimo e penultimo capoverso della parte motiva della sentenza n. 2889/2015, ha respinto al riguardo la tesi dell’effetto caducante automatico perorato dalla committenza, nella fattispecie “precluso dall’inesistenza del rapporto di necessaria presupposizione tra provvedimenti, che ne costituisce il fondamento, come si evince dal fatto che gli atti successivi sono riconducibili ad un organo diverso – Osservatorio – che ha emanato i provvedimenti espressamente impugnati nel presente giudizio”.
In estrema sintesi, il decidente sul punto ha voluto marcare una distanza che è giuridica ma anche logica tra le delibere dell’Osservatorio (oggetto dei ricorsi amministrativi) ed i successivi provvedimenti assunti dal Ministero in attuazione della medesima normativa, ai quali viene riconosciuta una genesi ed una natura distinta ed autonoma dalle prime, già per il semplice fatto di provenire da un ente diverso “super partes” come il Ministero.
Detta affermazione rinvenibile nella citata sentenza (assente, invece, nella coeva pronuncia con cui il medesimo collegio ha deciso il ricorso di AGCM per il semplice fatto che quell’Autorità, al contrario di Confindustria, non ha richiesto nella memoria conclusionale di estendere l’annullamento alle determinazioni ministeriali successive alla soppressione dell’Osservatorio) ha una valenza assai significativa perché certifica in maniera autorevole la bontà dell’opinione espressa da chi come il sottoscritto, all’indomani della ricordata decisione della Corte di Giustizia, ha sostenuto che gli effetti negativi di detta pronuncia fossero esclusivamente limitati alla previsione dei costi minimi per mano dell’Osservatorio, dovendosi escludere, al contrario, una bocciatura automatica e definitiva di quella stessa disciplina in riferimento all’applicazione datane successivamente alla soppressione di quell’organismo.
In attesa che sulla legittimità dell’intero impianto dei costi minimi di sicurezza si pronunci il 15 aprile prossimo in maniera definitiva la Corte Costituzionale, resta, comunque, un dato inoppugnabile che l’art. 83 bis , nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015, così come le delibere ministeriali che ne hanno dato pratica attuazione, conserva la sua ultrattività in riferimento alle prestazioni di trasporto eseguite anteriormente al primo gennaio 2015, non potendosi addurre in contrario la sussistenza di alcune sentenze di segno opposto assunte in questi mesi da taluni giudici di merito, le quali hanno semplicemente un valore di mero precedente non vincolante agli effetti della decisione del singolo caso controverso.