29 Aprile 2024
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CQC: Nuovi programmi di qualificazione iniziale con termini differiti

La Direzione Generale della Motorizzazione del Mims ha emanato il 7 ottobre una nuova circolare, che modifica una precedente circolare del 27 settembre, su “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021”.

La circolare differisce i termini di decorrenza dei nuovi programmi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e dei relativi esami.

Le precisazioni non riguardano in linea di massima gli autisti già in possesso della CQC, ma solo coloro che devono ancora conseguirla.

La nuova circolare specifica che le disposizioni del DM 30 luglio 2021 sulla disciplina CQC relative “ai soli contenuti e alle forme di erogazione della qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria e accelerata … ed ai conseguenti contenuti d’esame, si applicano ai predetti corsi se avviati dalla data del 2 gennaio 2022”. Ciò in quanto – spiega la stessa nota – il nuovo materiale didattico è obbligatorio solo dal 1° gennaio 2022 e gli operatori del settore necessitano di un congruo periodo id tempo per predisporre adeguati libri di testo, strettamente connessi al predetto materiale.

Dal 15 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DM 31 luglio 2021) si applicano invece le altre disposizioni della nuova disciplina della CQC, tra le quali quelle sui requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi e le relative procedure di accreditamento (artt. da 2 a 4 del DM 30.7.2021);  la disciplina dei corsi di formazione periodica e relative modalità di rinnovo (artt. da 15 a 19 del DM 30.7.2021); le norme sui corsi di qualificazione iniziale e la formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana (art. 20 del DM 30.7.2021) e le attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali, nonché la disciplina sanzionatoria (art. 21 del DM 30.7.2021), sempre a condizione che la dichiarazione di avvio dei corso sia stata formalizzata alla DGT ed all’UMC territorialmente competenti a decorrere dal 15 ottobre 2021;

Relativamente ai corsi di formazione periodica, per il rinnovo della CQC, viene sostituito il paragrafo (3.6.8) della precedente nota ministeriale chiarendo ora che:

“L’articolo 18, comma 5, ultimo periodo, del DM 30 luglio 2021 dispone che, a regime, le lezioni del corso di formazione periodica potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00. Tale disposizione, tuttavia, ai sensi dell’articolo 23, commi 1, lett.f) e 4, sarà applicabile solo dopo che sarà operativo il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all’applicativo per le comunicazioni con l’UMC. Pertanto, in via transitoria, e fino ad allora, il comma 6, lett. b) dello stesso articolo 23 dispone che siano applicabili le disposizioni del DM 20 settembre 2013 e, quindi, le lezioni potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15. In ogni caso, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.”.

Fonte: Rivista Tir

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