27 Luglio 2024
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Dal 1 Luglio niente più contanti per le retribuzioni

busta-paga_1217Dal 1° Luglio 2018 ai datori di lavoro ed ai committenti sarà vietato il pagamento in contanti delle retribuzioni.

Il divieto è valido qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il collaboratore, e quindi non si limita al pagamento delle retibuzioni dei dipendenti propriamente detti.

Sono infatti compresi nel divieto i rapporti di lavoro autonomo, le borse di studio, i compensi per le attività di amministratore di società o i pagamenti relativi a compensi di lavoro autonomo occasionale (le cosiddette collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto).

Per i datori di lavoro o committenti che non applicano la nuova disciplina è fissata una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. 

Come previsto dai commi 910-911-912 della Legge di Bilancio 2018, dal 1/7/2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione ed ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale

Potranno essere utilizzati uno qualunque tra i seguenti strumenti:

  • Bonifico bancario
  • Pagamento elettronico
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
  • Assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato

Sembrerebbe di poter dire che soggette al nuovo obbligo siano solo le retribuzioni, quindi potranno continuare ad essere corrisposte in denaro contante tutte le altre somme che non costituiscono retribuzione, come ad esempio i rimborsi spese per trasferte o altre indennità di tipo restitutorio o risarcitorio.

Il nuovo obbligo non si applica ai rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione e ai rapporti di lavoro con addetti ai servizi domestici della durata di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.

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