27 Luglio 2024
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Decreto infrastrutture: le novità di interesse per l’autotrasporto

Primo sì, da parte del Senato, per il Decreto Legge su infrastrutture e mobilità sostenibili. Il Decreto, che ora dovrà ottenere il via libera definitivo anche dalla Camera dei Deputati, contiene importanti modifiche al Codice della Strada di interesse anche per l’autotrasporto.

In particolare, viene introdotta la possibilità per i titolari di patente di categoria “B” conseguita da almeno due anni di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto di merci con massa superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, che siano alimentati con combustibili alternativi.

Il superamento dei 3500 kg deve però dipendere dall’eccesso di massa del sistema di propulsione che utilizza combustibili alternativi, rispetto ad un veicolo delle stesse dimensioni che utilizza combustibili tradizionali. Inoltre, su questi veicoli non potrà determinarsi un aumento della capacità di carico per effetto del superamento dei 3500 kg di massa.

La disposizione non è direttamente applicabile perché l’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 68/2022, ne ha subordinato l’efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Mims.

Un’altra importante novità riguarda le patenti scadute da più di 5 anni. Su questo argomento, già prima della modifica normativa il Mims aveva emesso una circolare in cui si prevede che la conferma di validità di queste patenti dipende dal superamento di una prova (cd. esperimento di guida), volto ad accertare la permanenza nell’individuo dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. In caso di mancata presentazione nel giorno dell’esperimento di guida, oppure di esito negativo di questa prova, la patente è revocata.

Il Ministero dell’Interno ha fornito a sua volta ulteriori chiarimenti per le forze di polizia impegnate nei controlli su strada. In particolare, si evidenzia che la sanzione prevista al comma 11 dell’art. 126 CdS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 638 euro e ritiro della patente e delle altre abilitazioni alla guida), si applica nei seguenti casi: guida senza aver richiesto l’esperimento di guida; guida con certificato medico di rinnovo senza avere la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida; guida con ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida scaduto di validità ma senza che sia stato notificato il provvedimento di revoca della patente. Diversamente, la guida con prenotazione dell’esperimento di guida scaduto di validità e con provvedimento di revoca patente emesso e notificato, verrà sanzionata secondo la più grave ipotesi dell’art. 116, comma 15 cds: l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.

Infine, la guida con la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida in corso di validità è legittima e non comporta per l’autore nessuna violazione.

Infine è stata inserita nel Codice della Strada la categoria di “illecito permanente” che, a fronte di specifiche violazioni accertate ripetutamente “da remoto” (mancata revisione, carenza di assicurazione, ecc.) vieta il cumulo delle sanzioni, a meno che il soggetto sia stato fermato ovvero abbia ricevuto la notifica per le varie violazioni.

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