5 Dicembre 2024
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Fondo di garanzia PMI: in vigore nuova disciplina dal 1 gennaio 2024

Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la riforma del Fondo di Garanzia PMI, prevista dalla Legge 191/23 di conversione del DL 145/23.

L’importo massimo per singola impresa garantita resta confermato in 5 milioni di euro ma la nuova disciplina prevede l’esclusione delle imprese in fascia 5 (le più rischiose); la fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà definita attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo.

Per quanto riguarda le percentuali di copertura, le garanzie saranno concesse:

per le operazioni concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità: fino alla misura massima del 55%, in favore dei soggetti beneficiari (che rispettano i requisiti di PMI) rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;

per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione: nella misura massima dell’80%;

per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali: nella misura massima del 50%;

in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50.000 euro: nella misura massima dell’80%.

Le nuove disposizioni ampliano inoltre la platea dei soggetti che potranno accedere alla garanzia del Fondo e comprendono enti del terzo settore iscritti e small mid cap, ossia le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Tali imprese, oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti, potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.

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