Fondo Nuove Competenze – Presentazione delle domande dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023
Sul sito dell’Anpal è stato pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove competenze, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 22 settembre 2022, di cui è stata data comunicazione con nostra nota del 3 novembre 2022 prot. 8034.
La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari ad 1 miliardo di euro.
Soggetti ammissibili
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che rispondano ai seguenti requisiti:
- siano in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non si trovino in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non abbiano contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici;
- abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, negli ambiti definiti dal citato decreto e dall’Avviso in commento, da realizzarsi anche nel 2023.
Oggetto del contributo
Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori secondo le modalità già stabilite dal decreto del 22 settembre 2022.
Ad integrazione di quanto già previsto nel citato decreto, l’Avviso, con riferimento ai casi in cui vengano sottoscritti accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, a parità di retribuzione complessiva, specifica che la riduzione del normale orario di lavoro settimanale deve essere di almeno 1 ora.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Ciascun datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo. Soltanto nel caso in cui l’intervento formativo coinvolga più categorie di lavoratori (dirigenti e non) ed in relazione a ciò i fondi interprofessionali di riferimento siano diversi, il datore di lavoro dovrà presentare un’unica istanza al FNC contenente però due distinti progetti.
Le istanze dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica MyANPAL a partire dal 13 dicembre 2022 alle ore 11 fino al 28 febbraio 2023.
Le istanze saranno istruite ed eventualmente finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione: qualora prima della scadenza ultima dell’Avviso si verifichi l’esaurimento delle risorse, le ulteriori istanze saranno inserite in una apposita lista ed ammesse a valutazione solo se si renderanno disponibili nuove risorse, e ci sia compatibilità con i tempi necessari per l’attuazione e la conseguente rendicontazione.
Oltre alle informazioni da inserire in piattaforma, come specificate dall’Avviso, relative a:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro;
- progetto formativo;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti (codici fiscali, numero delle ore di riduzione dell’orario di lavoro finalizzate alla formazione e valore del costo del lavoro stimato in base a quanto stabilito dal decreto e dall’Avviso)
all’istanza dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
- accordo collettivo
- eventuale delega del rappresentante legale corredata dal documento di identità del delegato e del delegante.
Il contributo massimo complessivo per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro.
I progetti formativi, che dovranno prevedere per ciascun lavoratore percorsi di durata compresa fra le 40 e le 200 ore, potranno essere attuati anche nel 2023. Tutte le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro
Le istanze saranno ammesse a contributo solo se relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte da rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. Si specifica che tali rappresentanze devono essere costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. La responsabilità della verifica di tali requisiti è in capo al datore di lavoro che presenta istanza al FNC.
In assenza di rappresentanze interne, la titolarità della sottoscrizione sarà delle rappresentanze territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’accordo collettivo dovrà contenere:
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
- il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
- i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, come individuati dal decreto interministeriale 22 settembre 2022, e precisamente:
- innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
- innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- unicamente nei casi in cui i datori di lavoro abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, dovrà essere specificato il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori. In questi casi i contenuti dei progetti formativi, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati ai descrittivi delle attività di lavoro classificate nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni
- il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
Progetto formativo di sviluppo delle competenze
Come già previsto dal decreto 22-9-2022, i progetti dovranno essere finalizzati all’accrescimento di competenze individuabili nelle classificazioni internazionali riportate in allegato sia al citato decreto sia al presente avviso, e precisamente:
- per le competenze digitali di base il riferimento è il modello europeo “DigComp 2.1”;
- per le competenze digitali specialistiche il riferimento è la classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 “e-Competence Framework 3.0;
- per le competenze relative alla transizione ecologica il riferimento è la classificazione ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).
Il progetto formativo deve dare evidenza:
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.
Non sono ammesse modifiche ai progetti presentati.
Modalità di erogazione della formazione
Fermo restando che, come previsto dal decreto 22-9-2022, il datore di lavoro non potrà essere soggetto erogatore della formazione, la formazione potrà essere erogata da:
- enti accreditati a livello nazionale o regionale;
- altri soggetti anche privati che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per gli adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
L’attività di formazione è finanziata, di norma, dai Fondi paritetici interprofessionali che abbiano manifestato ad Anpal il proprio interesse a partecipare all’iniziativa.
Nell’istanza di ammissione al FNC il datore di lavoro dovrà indicare a quale fondo interprofessionale aderisce. Qualora il progetto coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e l’azienda aderisca per tale circostanza a due differenti Fondi Paritetici Interprofessionali, il datore di lavoro potrà presentare, contenuti comunque in un’unica istanza, due progetti formativi, uno per ciascun Fondo Interprofessionale.
Nei casi in cui
- il datore di lavoro non aderisce ad alcun fondo interprofessionale;
- il fondo cui aderisce non abbia comunicato ad Anpal l’interesse a partecipare agli interventi del FNC;
- nonostante il fondo interprofessionale cui aderisce il datore di lavoro abbia manifestato ad Anpal interesse a partecipare alle iniziative, ricorrano però ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo: la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra elencati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo 13/13.
Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori
I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione, almeno di livello EQF 3, o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.
Qualora i servizi formativi non siano direttamente riferibili ad una qualificazione, in esito all’attività formativa dovrà essere rilasciata almeno un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti referenziati alle Aree di attività dell’Atlante del Lavoro.
Tutti gli esiti dei percorsi formativi devono essere attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013 e delle citate Linee Guida.
Nel caso in cui gli esiti dei percorsi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro, se la formazione è finanziata da un fondo interprofessionale, le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal fondo stesso, mentre negli altri casi le attestazioni dovranno essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato, con il concorso di detti enti.
Modalità di valutazione e approvazione delle istanze di ammissione a contributo
L’Anpal procederà all’istruttoria delle istanze secondo il criterio dell’ordine cronologico della presentazione. Le verifiche riguarderanno:
- il rispetto dei termini e delle modalità, così come previsti dal presente avviso;
- la conformità delle istanze, che dovranno essere presentate dal legale rappresentante o suo delegato, e dovranno avere in allegato l’accordo collettivo stipulato nei termini e secondo i requisiti prescritti dall’Avviso;
- la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) da parte del datore di lavoro.
Se la documentazione prodotta dovesse rivelarsi incompleta, l’Anpal potrà, una sola volta, richiedere integrazioni e/o chiarimenti ed il datore di lavoro dovrà rispondere entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario, pena il rigetto della domanda.
Dopo aver effettuato l’istruttoria come sopra descritto, l’Anpal chiederà un parere sul progetto alla Regione o Provincia autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti dall’intervento formativo. Le Regioni avranno tempo 10 giorni per rendere suddetto parere, decorsi i quali si applica la regola del silenzio assenso.
L’esito delle verifiche determinerà l’approvazione o il rigetto della domanda: in entrambi i casi il richiedente sarà informato attraverso la piattaforma informatica del FNC.
Dopo aver acquisito parere favorevole dalla Regione o Provincia autonoma, l’Anpal invierà il progetto formativo al Fondo Paritetico interprofessionale, se quest’ultimo ha manifestato il proprio interesse a partecipare all’attuazione degli interventi.
Il fondo interprofessionale, entro 30 giorni di calendario dovrà verificare e comunicare ad Anpal:
- l’adesione al fondo da parte del datore di lavoro;
- la corrispondenza del progetto formativo rispetto a quello oggetto di finanziamento da parte del fondo interprofessionale;
- il finanziamento dell’intero progetto presentato.
Decorsi i 30 giorni previsti, nel caso in cui il fondo interprofessionale non abbia dato riscontro ovvero qualora il riscontro sia stato di esito negativo, l’istanza sarà gestita come quelle presentate da datori di lavoro non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.
Richiesta di anticipazione (facoltativa)
Come già normato dal decreto del 22 settembre u.s., è possibile richiedere un’anticipazione pari al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa della durata di 24 mesi, redatta secondo lo schema riportato in allegato all’Avviso e rilasciata dai soggetti così come individuati da Anpal.
Richiesta del saldo
La richiesta di saldo, corredata di tutte le informazioni richieste per ciascun lavoratore, dovrà pervenire entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza, pena l’inammissibilità del contributo.
A seguito dei controlli ed ai calcoli per la determinazione del contributo, l’Anpal potrà richiedere, per una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata ed il soggetto richiedente dovrà adempiere alle richieste entro 15 giorni di calendario, pena il rigetto della richiesta e l’eventuale recupero delle somme già erogate a titolo di anticipazione.
L’erogazione del saldo avverrà a cura dell’INPS.
Strumenti e modalità per la presentazione e gestione delle istanze
La presentazione e la gestione delle istanze dovrà avvenire attraverso la piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione da Anpal.
Verifiche e meccanismi sanzionatori
Ferme restando le attività di verifica in capo ai Fondi paritetici interprofessionali, ANPAL con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro compie, anche a campione e in loco, verifiche e controlli in qualunque momento e fase di realizzazione delle attività e dispone, anche successivamente all’erogazione del contributo, la revoca parziale o totale dello stesso, secondo quanto dettagliato dall’Avviso.
Per maggiori chiarimenti compila il form di seguito per essere ricontattato: