28 Aprile 2024
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Il MIT chiarisce sul traino dei semirimorchi extracomunitari

Lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia e strada-mare anche con Paesi extracomunitari sta aumentando i casi in cui arriva in Italia un semirimorchio con targa extracomunitaria che deve essere agganciato da un trattore con targa di un Paese comunitario. In questi casi, quale normativa va applicata all’autoarticolato?

Partendo da alcune segnalazioni di situazioni reali, risponde il ministero dei Trasporti con la circolare numero 2 del 2019, che considera il caso di un semirimorchio extracomunitario sbarcato in un porto italiano e diretto in un altro Paese dell’Unione.

Innanzitutto il ministero precisa nella prima parte che si tratta di un trasporto da uno Stato extra-UE all’Italia, perché il semirimorchio sbarca in un porto italiano e quindi questo caso rientra in quelli degli accordi bilaterali tra L’Italia e il Paese di origine. In pratica, ciò significa che il semirimorchio deve avere un’autorizzazione al trasporto merci bilaterale che rientri nel contingente stabilito dall’accordo. Quando il semirimorchio prosegue il viaggio su strada dopo lo sbarco per un altro Paese comunitario, cambia la situazione e si richiede solo che il vettore (di un Paese UE) abbia la licenza comunitaria.

Che cosa succede nel viaggio di ritorno del semirimorchio extracomunitario verso il suo Paese di origine? Prima d’imbarcarsi in Italia deve avere l’autorizzazione bilaterale, anche se viaggia a vuoto. Il ministero dei Trasporti ricorda che le autorizzazioni dei contingenti italiani sono valide per un solo viaggio, che comprende le tratte di andata e ritorno. Anche nel ritorno sulla parte stradale, il complesso formato da un trattore con targa comunitaria e semirimorchio con targa extracomunitaria deve avere la licenza comunitaria, oltre che la citata autorizzazione bilaterale.

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