27 Luglio 2024
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La natura ambigua dello spedizioniere – vettore: la recente risposta della Cassazione.

289_imagesLo spedizioniere, secondo l’art. 1741 codice civile, può assumere le caratteristiche anche del vettore quando, con mezzi propri o altrui, si incarica dell’esecuzione, in tutto o in parte, di dati servizi di trasporto, con l’ovvia considerazione che, in ordine a tali attività, ha gli obblighi ed i diritti previsti dagli artt. 1683 e seguenti c.c.
Di fatti, nell’attuale settore dei trasporti, si evidenziano, sempre più, imprese ed aziende che, al fine di rendere più efficiente il lavoro con i propri clienti, pongono in essere più attività e prestazioni che vanno dalla stipula di contratti di trasporto per conto dei propri mandanti, dal compimento di operazioni accessorie, sino ad arrivare (con riferimento alla logistica) all’espletamento di ulteriori azioni riferibili all’imballaggio, alla movimentazioni merci ed al deposito delle stessi.
Con specifico riguardo all’attività dello spedizioniere, da considerarsi soggetto della filiera del trasporto, una recente sentenza della Corte di Cassazione, recante n. 18982 pubblicata il 27 settembre 2016, ha individuato i casi in cui, appunto, lo spedizioniere possa essere considerato vettore, con conseguente applicazione delle norme del codice civile e delle leggi speciali, su tutti il D. Lgs. n. 286/2005 s.m.i., regolanti lo stesso.
Invero, la Cassazione ha statuito come “…la Corte di merito ha fatto corretta applicazione nel caso all’esame del principio più volte affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo; l’accertamento dell’avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in una indagine circa il contenuto dell’intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione (Cass. 14/02/2005, n. 2898; Cass. 20/06/2014, n. 14089)”.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità avevano escluso la natura anche di vettore di un’azienda che operava nella qualità di spedizioniere in quanto “…nelle condizioni per il trasporto dei veicoli riportate sul retro della polizza di carico della merce rilasciata alla omissis soc. coop. a r.l. dalla omissis S.p.a., quest’ultima viene indicata, tra l’altro, come “vettore” e che in calce alla fattura relativa al pagamento, da parte del omissis e in favore della omissis soc. coop. a r.l., di quanto dovuto per il nolo e accessori è precisato che la somma pagata si riferisce alle competenze della società da ultimo indicata per l’assistenza all’imbarco e per l’emissione della polizza di carico, senza alcun riferimento ad ulteriori obblighi della stessa afferenti all’esecuzione del contratto”.
Sempre sullo stesso argomento, nel 2014 sempre la Cassazione, con la sentenza 14089 del 20 giugno 2014, ben richiamata dalla su indicata decisione, aveva statuito, tra l’altro, da un lato, che “affinché lo spedizioniere acquisti la veste di “spedizioniere vettore” a norma dell’art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva”; dall’altro, come “l’accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere … dovrà essere compiuto assumendo come punto di partenza il contenuto del contratto e, se del caso, rifacendosi agli usi specifici dei diversi porti, trattandosi di una materia regolata fin da tempi molto risalenti anche sulla base delle singole prassi locali”.
DI: AVV. ROBERTO SPOSATO

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