14 Dicembre 2024
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Nuova sentenza Corte UE su costi minimi autotrasporto

Scania R 440 4x2 with trailer. Franschhoek, South Africa Photo: Dan Boman 2014

Dopo la decisione del 4 settembre 2014 sull’illegittimità delle tabelle emesse dall’Osservatorio dell’Autotrasporto, la Corte di Giustizia Europea torna sulla questione con un sentenza completamente diversa.

I costi minimi dell’autotrasporto potrebbero risorgere grazie a una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 giugno 2016 che mostra un esito diverso da quella, emessa dalla stessa Corte, del 4 settembre 2014. Due anni fa, i giudici affermarono che le tabelle sui costi minimi realizzate dall’Osservatorio sull’Autotrasporto (organismo creato nell’ambito del ministero dei Trasporti, che non esiste più e che raccoglieva rappresentanti dei vettori e dei committenti) erano illegittime perché rappresentavano un impedimento alla libera concorrenza.
La questione è tornata alla Corte Europea grazie alla decisione del Tribunale di Cagliari, che il 28 ottobre 2015 ha chiesto ai giudici europei di stabilire la legittimità non delle tabelle dell’Osservatorio, ma di quelle prodotte dal ministero dei Trasporti. La richiesta è partita in seguito alla causa intentata dall’azienda di autotrasporto di Remiglio Marongiu contro il Salumificio Murru per chiedere la differenza tra l’importo pagato per servizi di trasporto e quello dovuto secondo i costi minimi. In prima battuta, l’autotrasportatore ha vinto la causa e il giudice ha ingiunto al salumificio di pagare 37.136 euro, più interessi, spese e onorari.
Il salumificio ha quindi presentato opposizione al ricorso e la società di autotrasporto ha domandato il rigetto dell’opposizione. Quindi, i giudici di Cagliari hanno chiesto l’intervento della Corte di Giustizia Europea, domandando se “l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dal comma 10 dell’articolo 83 bis, del decreto legge n. 112/2008, nella parte in cui il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non venga demandato alla libera determinazione dei contraenti”.
Inoltre i giudici cagliaritani hanno chiesto “se in considerazione della natura di autorità pubblica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le regole della concorrenza nel mercato interno possano essere ristrette dalla normativa nazionale al fine di perseguire l’obiettivo della tutela della sicurezza stradale”.
La risposta dei giudici comunitari è che se un’autorità pubblica fissa prezzi minimi per servizi di autotrasporto a tutela della sicurezza stradale e della legalità, non sussistono restrizioni alla libera concorrenza. La precedente bocciatura deriva dal fatto che i valori dei costi minimi erano stabiliti dall’Osservatorio (considerato in questo caso come associazione d’imprese) e non dal ministero. In quest’ultimo caso non esiste intesa tra imprese e quindi i costi minimi dell’autotrasporto possono essere ritenuti legittimi.
L’Ottava Sezione della Corte Europea sentenzia quindi che “L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale”.
ORDINANZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA C-121/16 DEL 21 GIUGNO 2016 SU COSTI MINIMI AUTOTRASPORTO

Tratto da: http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/9-autotrasporto/15562-nuova-sentenza-corte-ue-su-costi-minimi-autotrasporto

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