6 Ottobre 2024
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ORARIO DI LAVORO, DI GUIDA E TEMPI DI RIPOSO NEL SETTORE AUTOTRASPORTI

457_04-simboli-tachigrafo-590x330Il D. Lgs 66/03 stabilisce agli articoli 3 e 4 la definizione comune di orario di lavoro per cui “l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali” e che “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire […] una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno”. Ancora, viene previsto che possano essere I contratti collettivi a stabilire una durata massima settimanale dell’orario di lavoro; la durata media dell’orario di lavoro non deve superare, in riferimento ad ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario e deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, periodo che può essere derogato dagli stessi contratti collettivi in un massimo di 6 mesi, ovvero di 12 mesi in presenza di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro come da specificazione negli stessi contratti. Nel caso in cui si verifichi un superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione territoriale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio, modalità queste che possono trovare maggiori indicazioni nei contratti collettivi.
L’orario di lavoro trova una maggiore regolamentazione nel contratto collettivo trasporto merci e logistica, soprattutto riguardo il personale viaggiante e il personale viaggiante addetto a mansioni discontinue. Nello specifico, l’art. 11 del CCNL in questione prevede che l’orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore; la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore e la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
  • il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
  • i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
                Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell’impresa o della residenza del lavoratore.
Il Regolamento CEE 561/2006 sulla materia dei tempi di guida e di riposo e sul trasporto su strada per i veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano una velocità superiore a 30 km orari prevede che
 • il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte alla settimana a 10 ore.
• dopo un periodo di guida di 4 ore, il conducente del veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno che non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore.
• durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le stesse interruzioni non devono essere conteggiate come riposo giornaliero.
• il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione.
• il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere minimo di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve essere recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.
• il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve essere di 12 ore anziché 11 ore ed in questo caso non è riducibile.
DI:DOTT. SERGIO ANTONACCI

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