PIGNORAMENTO DI VEICOLI: PUBBLICATA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO CHE DISCIPLINA DIVERSI ASPETTI DELLA MATERIA.
E’ stata pubblicata, da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, la Circolare n. 5502 datata 8 agosto 2016, in allegato, che disciplina alcuni aspetti e questioni applicative del pignoramento di veicoli, previsto dall’art. 521 bis codice procedura civile come riformato con Legge n. 162/2014.
In particolare, l’art. 521 bis c.p.c. dispone che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, oltre che con le forme individuate dall’art. 518 c.p.c., può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di uno specifico atto con cui si indicano, in modo esatto, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Il pignoramento contiene, ancora, “l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino”.
Ora, la predetta circolare, al fine di poter garantire una corretta applicazione della procedura esecutiva, stabilisce, con riferimento all’interrogativo se l’organo di polizia debba limitarsi ad eseguire il pignoramento solo nel caso in cui, nello svolgimento della propria attività istituzionale, accerti la circolazione dello stesso su strada o se debba invece attivarsi per ricercare il veicolo pignorato presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore, come “la chiara formulazione letterale della norma e l’esigenza di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia inducono ad affermare che il concorso dell’attività esecutiva del provvedimento e quindi il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti deve essere assicurato solo qualora si accerti la circolazione del veicolo stesso”.
Sul punto, alla nota 3, il Viminale ha specificato che il concetto di circolazione deve essere inteso secondo la definizione data dall’art. 3, comma 2, par. 9, C.d.S., quindi anche per i veicoli fermi o in sosta sulla strada.
Da ultimo, il Ministero ha precisato che il debitore è costituito custode del bene; pertanto, a differenza di un veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973, la circolazione del veicolo pignorato, dopo la notifica dell’atto al debitore, non individua alcuna violazione delle norme del Codice della Strada né da luogo alla contestazione dell’art. 214 comma 8 Codice della Strada.
In allegato Circolare Ministero Interno 5502 8 agosto 2016.
DI: AVV. ROBERTO SPOSATO
Tratto da: http://www.cseautotrasporto.it/it/news/PIGNORAMENTO-DI-VEICOLI-PUBBLICATA-CIRCOLARE-DEL-MINISTERO-DELL-INTERNO-CHE-DISCIPLINA-DIVERSI-ASPETTI-DELLA-MATERIA._167.htm