27 Luglio 2024
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Precisazioni dell’Ispettorato del Lavoro sull’annotazione delle presenze dei lavoratori e dischi tachigrafici.

tachigrafonewsL’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la circolare n. 1/2017 del 9 Febbraio 2017 con cui,  anche al fine di evitare sanzioni erroneamente inflitte alle imprese o rinvii alla sede giudiziale,  si è inteso ribadire la differenza nei tempi di conservazione dei libri paga e dei libri matricola (5 anni) rispetto all’obbligo di tenuta dei dischi tachigrafici.

La questione è particolarmente rilevante per quelle imprese che provvedono all’annotazione della presenza del lavoratore annotando la lettera “P” nel Libro Unico del Lavoro. L’Ispettorato, nella Circolare, precisa che, ferma restando la prassi in essere per quanto riguarda le annotazioni sul LUL mediante l’inserimento della lettera “P”, l’obbligo di conservazione dei dischi tachigrafici previsto dalla normativa europea (che ne impone la conservazione per almeno un anno dal loro utilizzo), non è correlato agli obblighi di registrazione dei dati sul LUL o alla conservazione dello stesso. Di conseguenza, non può essere in alcun modo associato il termine di conservazione del LUL, che è di 5 anni, all’obbligo di conservazione dei dati relativi all’orario del personale mobile che è invece di 1 anno e si effettua attraverso la conservazione dei dischi tachigrafici.

Tratto da: http://www.freeservices.it/it/news/prodottoemercato/4349-precisazioni-dellispettorato-del-lavoro-sullannotazione-delle-presenze-dei-lavoratori-e-dischi-tachigrafici-.html

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