27 Luglio 2024
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Revisioni nei centri privati: la DG della Motorizzazione fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni

La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito dei chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di revisioni nei centri privati.

La DGT del Nord Est ha chiesto infatti se il personale dipendente dell’amministrazione che non ricopra l’incarico di “Ispettore abilitato “allo svolgimento delle revisioni, a norma dell’art. 81 CdS, può accedere all’incarico di “Ispettore autorizzato” di modulo B oppure C (quello specifico per i mezzi pesanti): avendo seguito il corso di formazione e superato gli esami per la qualifica di “ispettore autorizzato”, oppure avendo comprovato il possesso del titolo di “responsabile tecnico” di officina alla data del 31 agosto 2018.

La Motorizzazione evidenzia che salvo diverso avviso della DG del personale del MIT, l’impiego di questo personale nelle operazioni di revisione deve ritenersi escluso dallo status stesso di dipendente presso il Ministero, anche con contratto part time, e fino a quando permanga tale status. Inoltre ha chiesto ufficialmente un parere alla DG del personale, circa la necessità o meno che questi dipendenti si astengano dal ricoprire l’incarico di Ispettori autorizzati nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Qualora il dipendente dell’Amministrazione già in possesso della qualifica di Ispettore abilitato acquisisca anche quella di Ispettore autorizzato, la DG ricorda che nel RUI figurano tutti i soggetti idonei alle revisioni, ciascuno associato al livello di autorizzazione che gli compete (i.e., in ordine crescente: Ispettore autorizzato modulo B, autorizzato modulo C, ausiliario, abilitato, abilitato “autobus”). Di conseguenza, per l’assegnazione delle sedute si procede a partire dagli Ispettori con il livello più elevato e, solo in caso di indisponibilità, si provvede a scendere di livello sempre con l’obiettivo di consentire il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche.

Un secondo chiarimento riguarda l’ambito operativo degli Ispettori autorizzati. Il MIT sottolinea che per la revisione dei veicoli omologati per il trasporto in regime ADR in quanto soddisfano tutti i requisiti previsti dal già menzionato accordo, se l’utente chiede anche il rilascio del certificato cd “barrato rosa” (mod DTT 306), l’operazione va necessariamente eseguita da un Ispettore abilitato della Motorizzazione. Viceversa, la revisione può essere svolta anche da un Ispettore autorizzato.

Per quanto riguarda invece i veicoli in regime ATP di massa superiore alle 3,5 Ton, la revisione compete agli Ispettori abilitati. Tuttavia, qualora l’attestato ATP sia scaduto di validità e non ricorrono le condizioni o non vi sia l’intenzione del proprietario di rinnovarlo, la revisione potrà essere eseguita anche da un Ispettore autorizzato, previa riclassificazione della destinazione d’uso del veicolo da “trasporto specifico” a “trasporto cose” ed esibizione del nuovo documento di circolazione (DU) rilasciato quale duplicato a seguito della riclassificazione. Quest’ultima operazione – evidenzia il MIT – può essere effettuata in via amministrativa se il mezzo risulti privo di strumenti atti al mantenimento della temperatura (es frigorifero, piastre eutettiche, caloriferi, ecc..), e a condizione che rispetti i limiti di sagoma di cui all’articolo 61 del codice della strada; diversamente, la riclassificazione del veicolo richiederà la visita e prova presso l’UMC.

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