29 Marzo 2024
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Tachigrafo, la Cassazione così si è espressa sulle manomissioni

tachigrafoLeggendo dei quotidiani, si trovano delle affermazioni e dei commenti che danno spunto a riflessioni dottrinali e giurisprudenziali.

L’articolo era stato redatto a seguito di controlli da parte delle forze di polizia stradale, nel quale si evidenziava il salto di qualità nella manomissione dei cronotachigrafi, secondo l’articolo, questa manomissione aveva la finalità di aumentare le ore di guida.

Si puntualizzava sulla tecnica che era stata installata in quel veicolo, dalla più gettonata calamita posizionata accanto all’apparecchiatura per falsarne il funzionamento, l’evoluzione elettronica ed informatica registra la modifica del software dell’impianto di registrazione dei dati.

È di questi giorni la Sentenza 22 marzo 2017, n. 13937 della Corte di Cassazione – Penale, la quale trova spunto giuridico dal provvedimento impugnato, nel quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. , non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti del soggetto sanzionato in relazione al delitto di cui all’art. 437 c.p., ritenendo che la condotta di installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità su un mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 codice della strada.

La prima riflessione è quella relativa all’art.179 del C.d.S., “Cronotachigrafo e limitatore di velocità”, il quale prevede che nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

Quindi, la manomissione del dispositivo cronotachigrafo o del limatore di velocità sul mezzo aziendale oltre a quanto stabilito e nel paragrafo precedete portato in visione costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art.437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, che prevede: “ Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

I Giudici in questo punto così si sono espressi:” Si è, infatti, affermato che “ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 cod. pen., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro” (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881), così ricomprendendosi anche, nell’ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi (id est: gli altri utenti della strada) che possono venire in contatto con la fonte di pericolo.”

Il Principio di specialità, di cui all’art. 9 della Legge 689/81, che così prevede: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.”

Lo stesso provvedimento degli Ermellini così conclude: “Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 cod. strada, dichiarando conseguentemente “non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti perché proceda a nuovo giudizio”.

DI: Girolamo Simonato

Tratto da: http://www.camionsupermarket.it/blog/tachigrafo-la-cassazione-cosi-si-espressa-sulle-manomissioni/

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