27 Luglio 2024
NewsTruck Point

Truck Point del 03.10.2020 a cura di Giovanni Rinzivillo

Carissimi amici,

Come al solito facciamo il punto della situazione con riferimento alle ultime novità riguardanti il settore dell’autotrasporto.

La settimana si è aperta con le novità riguardanti l’obbligo scattato il 1 ottobre dell’e-Das per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante e per alcuni oli lubrificanti.

L’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-Das) è stato stabilito dall’Agenzia delle Dogane con determinazione direttoriale del 10 maggio e è attivo dal 1° ottobre.

L’e-Das dovrà contenere:
– Il codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
– Il numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito (in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale);
– partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
– denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
– durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
– peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione.

Nella fase di prima applicazione, in casi problematiche tecniche del sistema elettronico dello speditore che impediscano l’emissione dell’e-Das, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il soggetto che ne fa richiesta – per un periodo non superiore a 60 giorni – ad emettere l’e-Das cartaceo che contenga però tutti gli elementi sopra elencati.
Gli esercenti che non adegueranno i loro sistemi all’e-Das entro il 31 Settembre, non potranno utilizzare Das cartacei in giacenza per le spedizioni di benzina e gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Posticipata la data di avvio della presentazione delle istanze per partecipare all’iniziativa l’Autotrasporto SIcura: lo fa sapere l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Le richieste di contributo relative al bando che stanzia contributi per le spese sostenute dalle imprese di autotrasporto di merci iscritte all’Albo per l’acquisto di materiali di sanificazione e dispositivi di protezione individuale potranno, dunque, essere inviate a partire dalle 9:00 del giorno 7 ottobre.

Dal 1° ottobre sarà possibile presentare domanda per il rimborso delle accise sul gasolio consumato durante i viaggi effettuati nel terzo trimestre 2020, ossia dal 1° luglio al 30 settembre.

Possono inoltrare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale – da presentare entro il 2 novembre – le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori. Il relativo codice tributo da usare nel modello F24 è 6740.

Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.
Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.

L’Agenzia ricorda inoltre che il credito maturato nel secondo trimestre 2020 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Nessuna novità dal fronte proroga per il recupero delle accise per i mezzi euro 3 e 4.

A partire da oggi 1 ottobre sui camion motorizzati Euro 3 calerà la ghigliottina sui rimborsi delle accise sul gasolio acquistato (circa 214 euro per mille litri di carburante), prevista dall’ultima Legge di Bilancio (dicembre 2019). La misura interesserà anche gli Euro 4 a partire da gennaio 2021.

Un taglio a cui potrebbe aggiungersi anche la mozione del Ministero dell’Ambiente che andrebbe a livellare il valore delle accise del gasolio, notoriamente più favorevoli, a quelle della benzina. Un combinato disposto che potrebbe avere effetti devastanti su tutto il settore.

L’eliminazione dei rimborsi sulle accise aveva sin da subito suscitato aspre critiche all’interno del settore. Nei mesi successivi l’autotrasporto, a causa dei danni economici provocati dall’emergenza Covid-19, aveva chiesto a gran voce di posticipare l’eliminazione dei rimborsi per le categorie di veicoli più inquinanti. Una richiesta che lo scorso giugno era perfino diventata un’istanza parlamentare presentata alla Camera dei Deputati dall’on. Paternoster (Lega) e che il Governo si era impegnato a mantenere.

Una richiesta che ora, considerando la mancanza di comunicazioni o chiarimenti in merito da parte delle istituzioni, è chiaramente finita nel dimenticatoio. In teoria restano ancora tre mesi per porre un rimedio, ovvero fino alla prossima data utile in cui sarà possibile presentare i rimborsi relativi all’ultimo trimestre dell’anno. In pratica non c’è nessuna certezza.

La notizia che durante la settimana ha ricevuto maggiori click è sicuramente quella relativa alla circolare 4 settembre 2020 del Ministero dell’Interno che ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale su qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

Tra le novità, quella dell’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e SEE nell’esercizio di ogni attività di guida anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE. Si tratta quindi dei veicoli immatricolati per uso speciale, di quelli per trasporti specifici nonché delle macchine operatrici eccezionali, salvo casi di esenzione o deroghe specifiche. Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, di altri Stati UE/SEE e di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro. Il nuovo testo si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE, non facendo più esplicito riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone. Inoltre, l’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso di queste categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale. Da osservare che la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Per la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati UE devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente. Per i conducenti non-UE che dipendono da impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano tale codice in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

Inoltre è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito di modifica dell’art.16 del D.Lgs n.286/2005. In particolare, tra i casi nei quali i conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida di taluni veicoli sono annoverati i seguenti:

  • i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (per esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
  • i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);
  • i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale);
  • veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

La circolare richiama anche l’attuale regime sanzionatorio previsto dal Codice della strada in vigore, che consta di sanzioni amministrative. Vediamo le principali.

La mancanza di CQC per non averla conseguita comporta il pagamento di una somma da 409 a 1.637 euro; la guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta, una somma da 409 a 1.637 euro; l’incauto affidamento del veicolo a conducente privo della qualificazione, il pagamento di una somma da 398 a 1.595 euro; la guida con CQC scaduta, il pagamento di una somma da 158 a 639 euro. La circolare dell’interno ricorda infine che quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente.

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