27 Luglio 2024
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Veicoli Fermi: Arrivano i chiarimenti del Ministero dell’Interno in tema di assicurazione obbligatoria

Il Ministero dell’Interno ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi relativi all’assicurazione obbligatoria dei veicoli.

Le novità sul tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli partono da una nuova definizione di veicolo che aggiunge un ulteriore elemento identificativo rispetto alla generica indicazione di “veicoli a motore”. Difatti, viene evidenziato che il veicolo a motore, per essere considerato tale, deve essere “azionato esclusivamente da una forza meccanica”.

Inoltre, la norma prevede determinate caratteristiche tecniche che devono avere i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo:
1. una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h;
2. un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14.
Le due condizioni indicate sono alternative e, pertanto, è sufficiente che una delle due sia presente per soddisfare l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 193 cds.

Oltre a questo tipo di veicoli, si menzionano anche i rimorchi destinati ad essere trainati da un altro veicolo a prescindere che sia agganciato o meno a quest’ultimo. Dunque, per effetto di tale specificazione, l’obbligo di copertura assicurativa per i rimorchi è sempre previsto anche quando non siano agganciati ad altro veicolo (si tratta del cosiddetto “rischio statico”).

Nella nuova formulazione del cds la definizione di veicolo che deve essere sottoposto ad obbligo assicurativo è strettamente legata al concetto di circolazione. Da ciò ne deriva che i veicoli sono sottoposti all’obbligo assicurativo quando, nel caso e al momento dell’incidente, erano utilizzati per assolvere alla loro funzione naturale, ovvero circolare, ma non lo sono di certo solo se gli stessi, in un determinato momento, sono impiegati per attività diverse dalla circolazione.

Sono soggetti all’obbligo di assicurazione anche i veicoli che non sono in circolazione sulla strada; facendo riferimento al concetto di “terreno”, la norma, estende l’obbligo anche ai veicoli fuori dalla strada che si trovano in aree non sottoposte a restrizioni di accesso.
Inoltre, la norma sottolinea che sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i veicoli, siano essi fermi o in movimento, pertanto l’obbligo di assicurazione scatta per i veicoli che sono in movimento o in sosta sulla strada o anche fuori di essa.

Infine, la normativa in questione dispone alcune ipotesi di deroga dall’obbligo di assicurazione, più in particolare, la prima deroga si riferisce ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, per i quali si riscontrano le seguenti possibili ipotesi:
• veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai fini della demolizione;
• veicolo cancellato dal PRA come conseguenza della revoca o annullamento della carta di circolazione. Si tratta dei casi in cui viene accertato che il documento è stato rilasciato illegittimamente;
• veicolo cancellato dal PRA ai fini dell’esportazione. In questo caso, avendo il foglio di via per recarsi ai transiti di confine, il veicolo è ancora utilizzato conformemente alla sua funzione come mezzo di trasporto e, pertanto, rimane sottoposto all’obbligo assicurativo. Tuttavia, quando scade la validità del foglio di via, il veicolo deve essere considerato formalmente e sostanzialmente ritirato dalla circolazione e, di conseguenza, non più soggetto all’obbligo assicurativo.

In tutte le ipotesi sopra elencate, pertanto, in caso di circolazione su strada, il veicolo non coperto da assicurazione non sarà soggetto alle sanzioni, ma a quelle previste dalle singole norme per le quali è stato adottato il provvedimento che ne ha vietato la circolazione.

Il terzo caso di deroga all’obbligo dell’assicurazione si riferisce ai veicoli che non sono idonei all’uso come mezzo di trasporto e, cioè, inidonei a potersi mettere in movimento. Si tratta dei veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad esempio, privi del motore o delle ruote.
L’ultima ipotesi di deroga si riferisce al veicolo per il quale l’interessato ha comunicato la sospensione dell’utilizzo dello stesso.

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