19 Marzo 2024
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Videosorveglianza possibile solo con atto negoziale o amministrativo

Il Consiglio dei Consulenti del Lavoro, con una propria richiesta di interpello aveva chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di pronunciarsi sul fatto se l’impresa potesse procedere all’installazione degli impianti audiovisivi in caso di silenzio dell’organo amministrativo sull’istanza di autorizzazione da essa presentata, sulla base delle disposizioni che prevedono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

Il Ministero, nella risposta che alleghiamo, ha chiarito che in questo caso non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso: la norma infatti prevede l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza.

Infatti, l’attuale articolo 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), al comma 1, com’è noto, recita:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”.

Non è quindi consentita la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento dell’Autorità competente).

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