#Accise 4° Trimestre 2014. #Modello di domanda, #Software e #Assistenza alla compilazione
Con nota prot. 145055/RU del 22 dicembre scorso, l’Agenzia delle Dogane ha informato che è possibile richiedere il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel IV trimestre 2014 (1 ottobre/31 dicembre 2014), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton., per un importo pari ad €. 216,58609 per mille litri di gasolio (21,658609 centesimi di € al litro).
L’istanza per ottenere il beneficio deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015, nel rispetto delle seguenti formalità:
– al seguente indirizzo telematico:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Accise/(quindi cliccare su Benefici gasolio da autotrazione e poi su Beneficio gasolio autotrazione 4° trimestre 2014), è stato pubblicato il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
• trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
• oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Al fine di agevolare l’inserimento dei dati, l’Agenzia ricorda che il software, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, permette il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio.
– Competenti per territorio a ricevere le dichiarazioni sono:
• per le imprese nazionali, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede operativa o, in caso di più sedi operative, rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
• per le imprese comunitarie obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
• per le imprese comunitarie non obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane di Roma 1.
– Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al IV trimestre, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 giugno 2017. Infatti, proseguendo in una prassi di non facile comprensione che dura oramai da un anno, la nota dell’Agenzia riporta delle scadenze relative al III trimestre (che sono il 31 dicembre 2015 per l’utilizzo in compensazione e il 30 giugno 2016 per richiedere il rimborso delle eccedenze non utilizzate) che, tuttavia, non sono valide per il IV trimestre visto che:
• l’art.4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (come modificato dall’art. 61, comma 1 del d.l 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito;
• il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto. Pertanto, nel IV trimestre il credito sorge senz’altro nel 2015, per cui l’utilizzo in compensazione sarà possibile entro il 31 dicembre del 2016.
– Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”;
– I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
La Segreteria FAI fornisce assistenza a tutti coloro che hanno bisogno di un supporto per la compilazione della domanda per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato trimestralmente, su veicoli di massa pari o superiore a 7,5 ton e per una supervisione della pratica al fine del buon esito della stessa.
I documenti richiesti dall’Agenzia della Dogane sono:
- Copia fronte/retro del Documento di Riconoscimento del firmatario della pratica.
- Copia fronte/retro dei Libretti dei mezzi, per cui si richiede il recupero, con la registrazione dell’ultima revisione del veicolo.
- Copia del Certificato di iscrizione Albo c/Terzi
- Copia fatture gasolio relativi al periodo del consumo con indicazione della targa del mezzo ove viene effettuato il rifornimento.
- Km alla fine del trimestre considerato.
- Nel caso in cui l’azienda è fornita di un distributore privato: Autorizzazione Assessorato Regionale se il distributore è inferiore a 10 m/c
- Stampata della domanda da software ufficiale debitamente firmata e CD-Rom contenente i file della compilazione della Domanda.
La documentazione sopraelencata deve essere inoltrata a segreteria@fai-sicilia.it entro e non oltre il 20 del mese di recupero.
Aderisci alla FAI compilando la scheda di Iscrizione che trovi al presente link Scheda Iscrizione FAI
ed inviala a segreteria@fai-sicilia.it per attivare il servizio mail riguardante tutte le circolari tecniche del settore autotrasporto.