20 Aprile 2024
News

ATTESTATO DI CONDUCENTE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MERCI INTERNAZIONALE

camionNell’ambito del trasporto merci internazionale su strada, oltre ai documenti quali patente di guida, carta di circolazione e quelli relativi alla merce trasportata, qualora il veicolo appartenga ad un impresa comunitaria e sia condotto da un cittadino di un paese extracomunitario è necessario il possesso dell’attestato del conducente.

Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1072 – Mercato internazionale trasporto merci su stradaArticolo 3 Principio generale
Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Il conducente è quella persona fisica addetta alla guida del veicolo addebito al trasporto merci, come formulato dal Reg. 561/06 CE e dal Reg. 1072/09 CE.

Regolamento (CE) N. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del ConsiglioArticolo 4
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo.

Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1072 – Mercato internazionale trasporto merci su strada

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

5. «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida.

L´attestato di conducente, certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto, lo stesso documento è nominativo, infatti, viene rilasciato per ciascun conducente, il medesimo è rilasciato dall´autorità di ciascuno Stato membro e, per l´Italia, dalla Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, è redatto su modulo ministeriale senza nessuna particolare caratteristica antifalsificazione e appartiene all´impresa che lo richiede per conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE.
Tale documento riconoscibile dal colore rosa, ha la finalità di attestare che il conducente è autorizzato a guidare veicoli che effettuano il trasporto in regime di licenza comunitaria di cui ne costituisce parte integrante. La norma è contenuta sempre nel Reg. 1072/09 CE, che così prevede:

Articolo 5 Attestato di conducente1. L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:

a) siano titolari di una licenza comunitaria; e

b) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,

ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

Pertanto, secondo il dettato dell’articolo 8 del Reg. 1072/09 CE, qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo. Da ciò deriva che in caso di mancanza, anche solamente temporanea, del predetto documento a bordo del veicolo, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 46 della Legge 298/74.
La Circolare Interministeriale (Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. Prot. 300/A/205/15/108/13/1 e Prot. 744 del 15/01/2015, così detta: “Pur concretizzandosi, per il percorso stradale, di fatto, in un trasporto interno, è a tutti gli effetti un trasporto internazionale (comunitario); trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del Regolamento n. 1072/2009 e, di conseguenza, dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, l’attestato di conducente, la cui mancanza, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46 della legge n. 298/74.”
È stato così definitivamente chiarito che nell’ipotesi di mancanza “anche solo momentanea” dell’attestato di conducente non trova applicazione il dettato normativo di cui all’art. 180 d.lgs. 285/92 (Codice della Strada).
Dalle norme contenute al Capo III del Regolamento n. 1072/2009, il quale disciplina il cabotaggio stradale di merci, specificandone le condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in un Paese membro dell’Unione Europea può svolgere l’ attività di autotrasporto per conto di terzi all’interno di un altro Paese membro, stabilisce che a bordo del veicolo deve trovarsi la copia conforme della licenza comunitaria, nonché l’attestato del conducente, la cui mancanza del predetto documento, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46 della Legge n. 298/74.

La validità di tale documento non potrà essere superiore a 5 anni, che è lo stesso periodo di validità della licenza comunitaria in capo all’azienda.

Tratto da: http://www.camionsupermarket.it/blog/19624-2/

DI: Girolamo Simonato

Scopri di più da Truck24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading