ATTESTAZIONI CAPACITA’ FINANZIARIA AUTOTRASPORTO

L’attestazione di capacità finanziaria è una certificazione rilasciata da un soggetto professionalmente qualificato (azienda di credito od intermediario finanziario) in virtù del quale viene documentato il possesso da parte di un determinato soggetto di determinati mezzi economico/patrimoniali. L’attestazione di capacità finanziaria non è una garanzia (reale o personale), ma si sostanzia in una dichiarazione autorevole alla quale il sistema normativo attribuisce una determinata conseguenza e particolari effetti giuridici.
Prima che venga rilasciata un’attestazione di capacità finanziaria, viene effettuata un’analisi di tutte le componenti economiche e patrimoniali dell’impresa; solo dopo questo esame può essere deliberata una linea di affidamento il cui importo è funzione della possibilità di finanziamento per l’impresa (cd. capacità finanziaria).
Il nostro ordinamento in diverse ipotesi prevede che per l’esercizio a determinate tipologie di attività venga preventivamente dimostrata la capacità finanziaria dell’impresa; la ratio di queste disposizioni è da ricercare nella volontà del Legislatore di voler effettuare una selezione a monte dei soggetti che intendono esercitare determinate attività. In affetti, con la richiesta di attestazione di capacità finanziaria si è inteso delegare a soggetti terzi (aziende di credito od intermediari finanziari) l’analisi di tipo patrimoniale che dovrebbe garantire stabilità al settore e naturale selezione degli operatori economici.
Attestazione di capacità finanziaria per l’Iscrizione Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi (L. 298/1974): il D.D. 291 del 25/11/2011, entrato in vigore il 04/12/2011, in esecuzione del Regolamento Europeo n. 1071/2009, stabilisce che le imprese (ditte individuali e società) che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci (cose) su strada hanno l’obbligo di iscriversi all’ “… albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi …”; l’art. 7 del predetto decreto dirigenziale dispone che l’impresa dimostri il possesso del requisito di capacità finanziaria di euro 9.000,00 per il primo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo successivo al primo.
L’attestazione di capacità finanziaria deve essere rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari, purchè iscritti nei rispettivi albi (lett. b, art. 7, D.D. 291/2011).