CQC: Chiarimenti importanti sulle scadenze al 2020/2021. Necessario il rinnovo al 2019.
La CQC ( Carta di qualifica del conducente) introdotta dall’ Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE , è un documento di idoneità alla guida che devono possedere i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e/o di cose in possesso delle patenti di categoria C1, C ,C1E,CE,D1,D,D1E o DE.
La CQC si consegue partecipando un corso di formazione iniziale di 280 ore. Ha scadenza 5 anni e va rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore .
I conducenti già in possesso di patente “C” alla data del 09 settembre 2009 e patente “D” alla data del 09 settembre 2008 hanno ottenuto la CQC senza frequentare corsi di formazione iniziale, semplicemente presentando la documentazione richiesta.
Le CQC rilasciate per “documentazione” avevano validità 5 anni (come previsto dalla normativa) e le seguenti scadenze:
– 09.09.2013 CQC PERSONE
– 09.09.2014 CQC MERCI
Prima di tale scadenza gli autisti avrebbero dovuto effettuare un corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC e le scadenze sarebbero dovute essere
– 09.09.2018 CQC PERSONE
– 09.09.2019 CQC MERCI
A causa di vari ritardi nell’autorizzazione dei corsi di aggiornamento e disguidi vari, il Ministero aveva deciso di prorogare i termini per la partecipazione ai corsi stessi.
Per parificare la cadenza della CQC con quella della patente, il Ministero ha prorogato la scadenza della CQC portandola ad un periodo maggiore di 5 anni.
Quali soggetti hanno una CQC con “errata” validità 7 anni?
I soggetti che hanno effettuato il primo rinnovo temporale compreso tra il 2013 e il 10 giugno 2014 – avendo conseguito la CQC per documentazione – dispongono ora di una con scadenza 2021.
La CQC conseguita per documentazione e con scadenza 2021 è quindi valida?
NO in quanto la DIRETTIVA UE 2003/59 all’art 8 c. 2 cita “Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un’introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
Il MIT con decreto Ministeriale del 10 giugno 2014, ha uniformato alla direttiva Europea la validità quinquennale della CQC, abrogando l’art. 2 del DD 6.8.2013 che prevedeva le scadenze settenali
Secondo le Associazioni di categoria più rappresentative, il Ministero non emetterà alcuna nota di chiarimento.
E avrebbe fornito le seguenti indicazioni operative:
“Dalla data del 9.9.2014 per CQC trasporto merci, i cinque anni scadono al 9.9.2019; i 2 anni di “proroga” riconosciuta dalla Commissione UE viene assorbita nei 5 anni e non aggiunta alla data iniziale del 2014, che avrebbe esteso a 7 anni la validità, cosa questa non consentita dalle norme unionali in materia.”
Il nostro consiglio è quello di provvedere ad effettuare il rinnovo della CQC anche se sul documento è presente la scadenza del 2020/2021.
In caso di CQC scaduta il conducente non può effettuare la propria attività.
Ci riserviamo in ogni caso di dare ulteriori notizie o informazioni qualora il Ministero emanasse delle linee guida o delle direttive operative in merito.