Cronotachigrafo: circolare ministeriale chiarisce alcune novità introdotte dal 2 marzo
Il 2 marzo sono entrate in vigore alcune modifiche in materia di cronotachigrafo, introdotte dal Regolamento 165/2014 del 4 febbraio 2014. Il 27 febbraio i ministeri dei Trasporti e dell’Interno hanno emanato una circolare interministeriale dedicata proprio all’argomento delle deroghe di applicazione di questo regolamento. Vale a dire in quali casi specifici si può fare a meno di utilizzare il cronotachigrafo.
La circolare ricorda il caso, introdotto all’art. 3 del regolamento 561/2006, relativo all’esenzione relativa ai trasporti effettuati con veicoli fino a 7,5 ton per trasportare materiali e attrezzature necessaria al conducente per esercitare la sua professione e che sono utilizzati entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa. Era sorto così il dubbio su come interpretare una tale disposizione e a quali eventuali altre tipologie di trasporto poterla applicare. L’interpretazione che viene data dalla circolare, però, è molto restrittiva. Puntualizza infatti che la fattispecie di esonero a cui fa riferimento la normativa riguarda soltanto il trasporto di materiali da utilizzare nella professione che costituisce l’attività principale del conducente. Il conto terzi, quindi, viene in ogni caso escluso. Ma soprattutto la circolare spiega, attraverso un richiamo a una sentenza della Corte di Giustizia UE (la 3820/85), che l’attività principale del conducente «non può consistere nella guida del veicolo» e che tale attività deve essere principale rispetto alla persona e non rispetto all’impresa.
Su questo presupposto la stessa circolare fa un esempio concreto: quello di un conducente di un veicolo che appartiene a un’impresa commerciale che, in un raggio di cento km, guida un autocarro di massa non superiore alle 7,5 ton per trasportare merci vendute o destinate alla vendita. Ebbene, in un caso del genere – dice espressamente la circolare – non si è esonerati dall’obbligo di utilizzare il cronotachigrafo.
In ogni caso la circolare conferma che sono esonerati dall’uso del cronotachigrafo quei veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.
tratto da uomini e trasporti