Cronotachigrafo intelligente: termini e norme per adeguare i dispositivi alle norme europee
Il Regolamento (CE) 4 febbraio 2014 n. 165 disciplina gli obblighi e le modalità di utilizzo del cronotachigrafo, apparecchio per il controllo utilizzato in alcuni trasporti per la verifica delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo, di cui al Reg (CE) 561/2006. Occorre a questo proposito, richiamare preliminarmente che sono interessati da questa regolamentazione i veicoli merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate e i veicoli passeggeri atti a trasportare più di nove persone.
Veicoli di nuova immatricolazione:
In considerazione delle nuove funzioni di verifica attribuite al tachigrafo è stato necessario un processo di adeguamento tecnico dello strumento, attuato, nel tempo, attraverso Regolamenti di esecuzione.
Attraverso l’ultimo di questi – il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 – si è disposto che i veicoli di nuova immatricolazione, tenuti al rispetto della disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti, a partire dallo scorso 21 agosto 2023, dovessero essere equipaggiati con tachigrafi intelligenti “di seconda generazione” rispondenti alle prescrizioni tecniche, come modificate dallo stesso regolamento di esecuzione.
Per effetto dell’indisponibilità tecnica dei necessari aggiornamenti, su iniziativa della stessa Commissione Europea, il richiamato termine è stato più volte prorogato, fino allo scorso 31 dicembre 2023.
Il Ministero dell’Interno da ultimo, con la circolare 29 dicembre 2023 prot. 42171, ha poi precisato che i veicoli immatricolati a partire dal 21 agosto 2023 (senza specificare entro il 31 dicembre 2023) che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1, possono circolare fino al 18 agosto 2025, data oltre la quale vige per tutti l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente versione 2.
Veicoli già circolanti:
L’art. 3 del Regolamento 165/2014 prevede, inoltre, che a partire dal prossimo 31 dicembre 2024, i veicoli impegnati nel trasporto internazionale e dotati di tachigrafi analogici o digitali (non intelligenti) dovranno obbligatoriamente dotarsi di tachigrafi intelligenti “di seconda generazione” ovvero rispondenti ai requisiti tecnici come modificati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228.
Analoga sostituzione/aggiornamento dovranno obbligatoriamente effettuare entro il 19 agosto 2025:
- i veicoli impegnati nel trasporto internazionale e dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione (Regolamento di esecuzione (UE) 799/2016);
- i veicoli immatricolati dopo il 21 agosto 2023, e dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione (Regolamento di esecuzione (UE) 799/2016), anche se impiegati nei soli traffici nazionali.
Veicoli leggeri in traffici internazionali o di cabotaggio:
Per completezza del quadro, è bene ricordare che, per effetto di una modifica apportata al regolamento (CE) 561/2006 dal cosiddetto “pacchetto stradale” europeo, la disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti e, quindi, anche il connesso obbligo di dotazione di cronotachigrafo intelligente di “seconda generazione”, a partire dal prossimo 1° luglio 2026, si applicherà, anche ai veicoli del trasporto merci di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate, impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio.