Cronotachigrafo: la manomissione è reato solo se commessa dall’ impresa di autotrasporto
Il 2 maggio 2019 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la manomissione del cronotachigrafo è reato solo se è commessa dall’impresa di autotrasporto, anche se è stata compiuta in modo autonomo dall’autista.
Con una nuova sentenza (la numero 18221 del 2 maggio 2019) i giudici di Cassazione tornano su quanto deciso nel 2017 dalla stessa Corte su una questione giudiziaria controversa, ossia se la manomissione del cronotachigrafo dei camion sia un reato o debba essere punita con una semplice sanzione amministrativa. Tale questione è emersa dopo che la Polizia Stradale ha cominciato a denunciare gli autisti, e in diversi casi anche le imprese titolari del veicolo, per violazione dell’articolo 437 del Codice Penale, che punisce la manomissione di strumenti che servono a prevenire gli infortuni sul lavoro. Dopo le prime condanne penali sono stati avviati i ricorsi in appello e in Cassazione, spingendo così la Corte suprema a decidere nel merito. La sentenza del 2 maggio conferma un orientamento già emerso in precedenza, ossia che la manomissione è reato solo se compiuta dall’impresa titolare del veicolo, mentre l’autista deve rispondere solo di violazione dell’articolo 179 del Codice della Strada, quindi pagare una multa.